Gentile avvocato, nonostante l’ordinanza cautelare favorevole (ricorso ITP per la seconda fascia G.I.), senza la sentenza negativa, mi hanno depennato dalla graduatoria d’istituto seconda fascia perché la causa è stata cancellata dal ruolo.
E’ legittimo tale comportamento? Vorrei fare ricorso.
Avv. Ciro Santonicola.
Non riteniamo legittimo tale comportamento per due ragioni:
- In primo luogo la cautelare, in precedenza concessa, mantiene i suoi effetti;
- Inoltre la circolare Miur n. 37856 del 28/08/2018, che fornisce indicazioni in merito alle supplenze a.s. 2018/19, ha chiarito quali categorie di docenti vadano coinvolte nel depennamento. Nello specifico:
- gli ITP, precedentemente inseriti nella II fascia G.I. in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione;
- gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato favorevole all’Amministrazione;
- gli ITP eventualmente inseriti in relazione alle sole diffide o altre comunicazioni, in assenza di provvedimento giurisdizionale.
La sua condizione soggettiva (fruitore di pronuncia cautelare sfavorevole all’amministrazione e successiva cancellazione dal ruolo) non rientra tra i casi di depennamento di cui alla Circolare M.I.U.R., ragion per cui un’eventuale esclusione sarebbe oggetto di possibile contenzioso in sede amministrativa.
Si rende noto ulteriore link informativo:
E’ possibile, infine, richiedere un preventivo per il “RICORSO ITP TAR AVVERSO DEPENNAMENTO II FASCIA G.I”., inoltrando un’e-mail all’indirizzo scuolainmovimento82@gmail.com, avente ad oggetto RICHIESTA PREVENTIVO ITP DEPENNATO e trascrivendo nel testo: “ITP CON CAUTELARE ACCOLTA, CAUSA CANCELLATA DAL RUOLO SENZA SENTENZA NEGATIVA NOME, COGNOME”.