Gentile Avvocato, la circolare M.I.U.R. sulle supplenze, a.s. 2018/19, ha fornito indicazioni in merito agli ITP che, a seguito di contenzioso, vanno inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o che vanno depennati dalla medesima. Da quello che ho capito saranno cancellati dalla seconda fascia i colleghi con sentenza/ordinanza negativa o quelli con giudizio pendente, senza alcuna pronuncia favorevole, cautelare o di merito.

Il mio caso è particolare: sono stato inserito con riserva nella seconda fascia quale insegnante tecnico pratico, a seguito di ordinanza favorevole (c.d. cautelare). Successivamente la causa, che veniva per la conferma nel merito, è stata cancellata dal ruolo, in attesa di una nuova udienza, al momento non ancora nota.

Ritiene che, in questo caso, possano estromettermi dalla seconda fascia G.I.?

Avv. Aldo Esposito. Buon pomeriggio.

Nel caso da lei descritto ritengo sarebbe illegittimo depennarla.

La cancellazione della causa dal ruolo non ha determinato la conclusione della vertenza in senso negativo. Semplicemente è stato sospeso il giudizio per dar modo ai legali di integrare la linea difensiva. Seguirà una nuova udienza di merito, a seguito di richiesta delle parti processuali.

Intanto continuerà a beneficiare dell’inserimento in seconda fascia, seppure con riserva e del correlato diritto alla stipula di contratti a termine.