Gentile Avvocato Santonicola, sono un docente precario jazzista entusiasmato dalle recenti vittorie del suo studio in merito all’inserimento nelle graduatorie di istituto dei diplomati AFAM JAZZ. A me hanno sempre detto che le classi di concorso JAZZ non esistono per l’insegnamento dalle graduatorie di istituto, in quanto sarebbero valide, ai fini della docenza, le discipline musicali classiche non JAZZISTICHE. Eppure le pronunce giudiziarie ottenute dal suo studio, addirittura in sede collegiale, dicono l’esatto contrario. Intendo aderire al suo ricorso, può sintetizzarmi su quali argomenti si basa?

AVV. CIRO SANTONICOLA.

Gentile docente, attraverso una serie di decreti in autotutela, a firma dei Dirigenti Scolastici, sono state disposte diverse rettifiche alle graduatorie d’Istituto, con depennamento di numerosi docenti, Diplomati Jazz, da tutte le istituzioni scolastiche nelle quali risultavano collocati in posizione utile per il conseguimento degli incarichi di docenza.

Eppure, secondo la nostra interpretazione, frutto di un analitico approfondimento della tabella di valutazione titoli, tanto i musicisti classici quanto quelli jazz risultano collocabili nella stessa graduatoria di istituto per la classe di concorso interessata.

Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore Dottoressa Raffaella Caporale, investito della questione, già in data 31 agosto 2018, condividendo pienamente le nostre tesi difensive, aveva ordinato all’Amministrazione convenuta di reinserire il ricorrente (in possesso  di un diploma accademico in “discipline musicali jazz e musiche improvvisate, batteria e percussioni Jazz”) nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, provincia di Salerno, vigenti negli anni scolastici 2017/20, per tutte le istituzioni interessate, con riferimento alla classe di concorso AI56.

La controparte ministeriale, a questo punto, decideva di reclamare l’ordinanza di accoglimento, ragion per cui si è svolta nuova udienza, in data 26 ottobre 2018, al cospetto di un collegio presieduto da tre magistrati del lavoro. Nell’occasione è stato nominato relatore il giudice Francesco Ruggiero.

Si riporta la parte maggiormente significativa del responso giudiziario, emesso dal Tribunale Ordinario Di Nocera Inferiore: “il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come il diploma di cui in atti (titolo accademico di secondo livello in discipline musicali jazz) ancorché non specificamente annoverato all’interno della tabella A di cui al D.P.R. 19 del 2016 possa comunque ritenersi ricompreso tra i titoli di studio validi ai fini dell’accesso all’insegnamento richiesto atteso che, tra l’altro, il titolo in questione appare rientrare tanto nella categoria dei diplomi di secondo livello in strumenti a percussione che in quella dei diplomi di secondo livello in composizione d’arrangiamento jazz. Ne consegue, in definitiva, che, nella specie, in sintonia con le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, all’esito del positivo riscontro dei predetti requisiti, si impone, attesa l’infondatezza, in ogni caso, delle deduzioni svolte a suffragio del proposto reclamo, il rigetto dello stesso (nel senso che è stato respinto il reclamo proposto dal ministero), con conseguente conferma dell’ordinanza de qua”.

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