PROGETTO D’APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO. “QUANDO IL RIGETTO STIMOLA L’INTELLETTO”

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA   

Gentile Avvocato, 

Sono un docente con più di tre anni di servizio nella scuola secondaria statale, non riconosciuto dal Ministero quale abilitato all’insegnamento, nonostante la reiterata esperienza didattica maturata sul campo.

Ci siamo purtroppo imbattuti, attraverso la sentenza 10708/20 T.A.R. Lazio, nel provvisorio rigetto del ricorso collettivo che domanda l’inserimento in prima fascia G.P.S., per gli insegnanti della secondaria con almeno tre anni di servizio statale. 

Le chiedo se, ai fini dell’appello in Consiglio di Stato, può illustrare le ragioni che la inducono, eventualmente, ad andare avanti…Quale tutela propone lo studio legale EspositoSantonicola? Quali ragioni potrebbero convincere il Consiglio di Stato ad accogliere l’appello?

Studio Legale EspositoSantonicola

Gentile assistito,

IL TAR LAZIO, ROMA, con l’indicata sentenza, sulla scia dei precedenti orientamenti, “provvisoriamente negativi”, resi dagli stessi Giudicanti – nonostante la sentenza emessa dal Consiglio di Stato Sez. VI –N. 4167/2020- ha negato il diritto all’inserzione nella prima fascia GPS.

Con quali argomentazioni? Si riportano i passaggi ritenuti essenziali.

Nel rigettare, il TAR ha citato la sentenza n. 130/2019 della Corte Costituzionale, la quale si è anche espressa sulle differenze tra l’abilitazione e il conseguimento del dottorato di ricerca.

Ebbene, diversamente dalla linea interpretativa T.A.R., detta sentenza ci consente di avvalorare la nostra tesi. 

La Corte Costituzionale evidenzia: “Ciò che rileva è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi…” Da queste parole noi ricaviamo il ritenuto valore dell’esperienza abilitante.

In tale ottica, e non solo, si ritiene possibile appellare la sentenza T.A.R. al Consiglio di Stato. 

Facciamo tra l’altro notare come il Tar Lazio, nel rigettare il ricorso, abbia richiamato “il possesso dei 24 CFU”, che non costituiscono oggetto della nostra contesa. 

Parimenti, i Giudicanti T.A.R. affermano che i ricorrenti hanno svolto attività didattica presso istituzioni scolastiche “statali o paritarie“. Diversamente, come noto, tale ricorso è stato plasmato, esclusivamente, per le posizioni dei docenti con almeno tre anni di servizio statale.

Quanto a ulteriore argomentazione, andando oltre la sentenza di Corte Costituzionale n. 130/2019 – che consente, a nostro parere, d’invocare l’adozione di un’interpretazione estensiva del concetto di abilitazione, includente ogni attività di formazione orientata alla funzione docente, anche quella scaturita dall’esperienza maturata sul campo – proprio il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4167/2020 ha precisato “..Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1 co. 5 lett a) D.L. 126/2019..”.

Orbene, in caso di accoglimento, il primo obiettivo che ci poniamo è quello di un riconoscimento del diritto all’inserimento in I fascia GPS per il 01 luglio 2021 (data funzionale, ai sensi dell’art. 10 co. 1 Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia).

Segue link video esplicativo:

https://youtu.be/sJSJJnSKz_o

Per altri dettagli, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).