CONFERMATO, DA BEN TRE MAGISTRATI, IN POCHI MESI, IL DIRITTO ALLA PERMANENZA NELLA III FASCIA ATA, LA VALIDITA’ DEL SERVIZIO (E DEL CORRELATO PUNTEGGIO) – ANCHE SPENDIBILE PER LA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA PERMANENTE – PER UNA DIPENDENTE INIZIALMENTE ESCLUSA, POICHE’ IN POSSESSO DELLA QUALIFICA RILASCIATA  DALL’ISTITUTO PARITARIO “F. DE SANCTIS ”…

TRE VOLTE SI’, INNANZI AL COLLEGIO GIUDICANTE MILANESE! RESPINTA, IN SEDE DI RECLAMO, LA LINEA DIFENSIVA MINISTERIALE…

A CURA DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

La vicenda è riferita ad un contenzioso definitosi innanzi al Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’impugnativa del depennamento dalle graduatorie di terza fascia ATA (per il profilo di Collaboratore Scolastico), per ritenuta mancanza del titolo di accesso, nonchè  l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria permanente (ATA 24 MESI) della provincia di Milano.

Nel dettaglio, il preposto Dirigente scolastico contestava, alla dipendente, la validità della Qualifica Professionale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione, Settore Sala Bar”, conseguita presso l’Istituto Paritario “F. De Sanctis” di Mugnano del Cardinale  (AV).

Ebbene, la comminata esclusione dalla III Fascia A.T.A. provocava l’ulteriore estromissione dalla graduatoria permanente, ragion per cui si ricorreva, per il tramite dello studio legale Esposito Santonicola, alla Magistratura del lavoro milanese.

Il Magistrato di primo grado (Dott.ssa Julie Martini) – investito della questione nelle forme urgenti dell’art. 700 c.p.c. – in data 07 ottobre 2022, ha condiviso la linea difensiva dello studio Esposito Santonicola nei seguenti termini (estratti del pronunciamento ritenuti essenziali): “la ricorrente ha allegato di aver indicato nella domanda anche il possesso di un ulteriore titolo (ovvero il diploma di maturità conseguito presso ITCS, San Giuseppe Vesuviano di Napoli), come effettivamente risulta dalla documentazione prodotta…di tale diploma di maturità l’Amministrazione avrebbe, dunque, dovuto tener conto…sussiste anche il periculum in mora, poiché il mancato inserimento della ricorrente con il punteggio rettificato pregiudica non solo interessi di tipo economico, ma anche la sua professionalità, con un pregiudizio non riparabile per equivalente in quanto, allo stato, la stessa è privata del diritto di poter stipulare contratti di lavoro, ciò traducendosi in una perdita di professionalità e di chance, per cui, nelle more del procedimento di merito, verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato. In accoglimento della domanda proposta…accerta e dichiara il diritto di ….ad essere inserita nella graduatoria permanente (ATA 24 mesi) della Provincia di Milano, per l’A.S. 2022/2023, nel profilo di Collaboratore Scolastico, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per il titolo di studio…”.

A questo punto, il Ministero ha deciso di reclamare il citato provvedimento giudiziario, nel vano tentativo di ribaltarlo.

Questa volta un Collegio Giudicante, composto da ben tre magistrati (Presidente relatore d.ssa. Eleonora Maria Velia Porcelli, d.ssa Francesca Capelli e dott. Franco Caroleo), in piena armonia con le tesi dei legali e della ricorrente – nel rigettare il reclamo ministeriale – in data 06/12/2022, ha esposto quanto segue (estratti significativi): “Il reclamo (ministeriale) e’ infondato e deve essere rigettato…il Collegio condivide pienamente quanto ritenuto dal primo giudice circa la possibilita’ di valutare il titolo di cui la lavoratrice era in possesso, anche se non dichiarato, ai fini dell’inclusione nella graduatoria di terza fascia, personale ATA, relativa al profilo di collaboratore scolastico. Da cio’ consegue che il servizio prestato dalla… nell’A.S. 2021/2022 non costituisce solo servizio di fatto, ma e’ stato svolto in presenza del titolo richiesto ed e’ quindi pienamente computabile ai fini del calcolo del periodo utile, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti: in virtu’ dell’inserimento in graduatoria, avvenuto sulla base di un titolo idoneo, la ricorrente ha infatti raggiunto 24 mesi di servizio…Contrariamente a quanto ritenuto dai reclamanti, deve pertanto ritenersi che la …fosse in possesso dello specifico requisito di ammissione ex art. 2 comma 2 del bando di concorso, vale a dire la presenza in servizio in forza di regolare titolo di studio…L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere integralmente confermata…”.

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA PER LA VALIDITÀ DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI, PER IL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA (PERMANENTE E III FASCIA) CON RECUPERO DEI PUNTEGGI, DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E PER L’EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME E INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.