ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI, FOLGORANTI E RINNOVATI PRESSO I TRIBUNALI DEL LAVORO DELLA SPEZIA E DI TORINO (RIMBORSO DELLA CARTA + INTERESSI)

DOPPIA SENTENZA MATURATA IN TEMPI BREVI 

ADDIRITTURA RICONOSCIUTA, OLTRE AL RIMBORSO DELLA CARTA, UNA SOMMA MAGGIORATA “TRA RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI, DALLA DATA DI INIZIO DI CIASCUN ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO AL SALDO…”

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Ad accogliere le tesi dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, avallate dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, sono stati nuovamente, nel corrente mese, i Giudici del lavoro di Torino (Dott. Gian Luca Robaldo) e il Tribunale Della Spezia (Dott. Giampiero Panico), con doppia recentissima sentenza, accertativa del diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico, funzionale all’aggiornamento e alla formazione del personale docente.

I Magistrati procedenti hanno sostanzialmente riportato in motivazione le seguenti argomentazioni: 

  • La Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione;
  • La formazione costituisce elemento essenziale nell’attività lavorativa, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato;
  • Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dandosi luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno degli insegnanti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l’omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale, in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell’istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l’identità della finalità di formazione del personale che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione;
  • La scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi, nei destinatari della “Carta Docente”, anche insegnanti assunti con contratto a tempo parziale che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato (ma con contratto a tempo pieno), nonché dipendenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell’organico ministeriale.

Ebbene, la giurisprudenza nazionale ed europea “sempre più nutrita” – con interpretazione costituzionalmente orientata – perviene a riconoscere egualmente “la spettanza del beneficio in questione anche ai docenti non di ruolo”, nei seguenti termini:

A) Sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, emessa dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla parte argomentativa per cui “la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermandosi, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a doppia trazione tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico“.

B)Corte di Giustizia Europea, ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21 -chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE – laddove ha affermato: “la stessa deve essere interpretata nel senso che (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .

C) In termini analoghi, peraltro, si sono pronunciati – sempre nei giudizi patrocinati dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola – i Tribunali del lavoro di PALMI, COSENZA, CATANIA, MILANO, AREZZO E VERCELLI, posto che l’interpretazione volta ad equiparare – anche con riferimento alla Carta Docenti – la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai precari nel periodo antecedente la stabilizzazione.

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE TORINESE (DOTT. GIAN LUCA ROBALDO)

P.Q.M. Definitivamente pronunciando:

  • Accerta e dichiara il diritto di….ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale, di cui all’art. 1 L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022; 
  • Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge.

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE DELLA SPEZIA (DOTT. GIAMPIERO PANICO)

In accoglimento del ricorso:

  • Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, nei confronti di parte convenuta, ad usufruire del beneficio economico, pari ad Euro 500,00= annui, mediante “Carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione professionale;
  • Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. in carica, al rilascio a parte ricorrente della “Carta elettronica” di cui sopra, con una provvista di Euro 2.500,00, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 oltre, per ogni frazione di Euro 500,00, la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, dalla data di inizio di ciascun anno scolastico di riferimento al saldo.

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