RICONOSCIMENTO “TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO IN SPAGNA” PER INSEGNAMENTO SU ADSS – RECENTISSIMA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO CHE HA ACCOLTO IL RICORSO “CONTRO IL SILENZIO”.

È POSSIBILE AGIRE IN GIUDIZIO PER “SBLOCCARE LA PRATICA”.

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile avvocato, ho completato un corso di specializzazione psico-pedagogico presso l’UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA – CASTELLON in Spagna.

Di conseguenza, ho presentata l’istanza, al Ministero centrale, per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. n. 206 del 2007, per l’insegnamento su ADSS.

Essendo decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo – finalizzato a riconoscere, in Italia, il titolo professionale abilitante per l’esercizio della docenza – vorrei procedere con il ricorso individuale “contro il silenzio” sulla domanda di omologa del titolo abilitante estero. 

Potrebbe citarmi una sentenza recente che, nell’affrontare la problematica del silenzio “con specifico riferimento al titolo specializzante spagnolo”, abbia effettivamente disposto lo sblocco della pratica di omologazione?

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, 

Posso citarle la recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma (Sezione Quarta Bis), datata 13/02/2023 (recante N. 02516/2023), con cui il Collegio Giudicante, definitivamente pronunciando sul ricorso “avverso il silenzio inadempimento” – in merito all’istanza presentata, da un nostro assistito, per il riconoscimento in Italia del titolo specializzante spagnolo – lo ha accolto, nei seguenti termini:

a) Ordinando al preposto Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se precedente;

b) Nominando, nel caso di inadempienza ministeriale, quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, affinché provveda nell’ulteriore termine di 120 giorni.

In sostanza, l’Amministrazione sarà costretta a valutare il percorso formativo del richiedente, attestato dal titolo specializzante conseguito all’estero – e, segnatamente, in Spagna – presentato ai fini della procedura di riconoscimento, al fine di verificare se sussistono le condizioni per accogliere la relativa istanza di omologazione. 

Ed infatti, ha scritto il T.A.R. capitolino (Presidente Giudice Pierina Biancofiore, estensore Giudice Antonio Andolfi): “il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007; rilevato che il suddetto termine per la conclusione del procedimento è scaduto alla data di proposizione del ricorso…sussiste il silenzio-inadempimento del ministero…”.

PER ACCEDERE ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL “RICORSO INDIVIDUALE CONTRO IL SILENZIO SULLA DOMANDA DI OMOLOGA DEL TITOLO ABILITANTE ESTERO (PAESI U.E.)”, SI FACCIA RIFERIMENTO AL SOTTOSTANTE LINK:

HTTPS://SCUOLALEX.IT/RICORSO-INDIVIDUALE-CONTRO-IL-SILENZIO-SULLA-DOMANDA-DI-OMOLOGA-DEL-TITOLO-ABILITANTE-ESTERO-PAESI-U-E/