RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE ESTERI PER L’INSEGNAMENTO: LA VITTORIA GIUDIZIARIA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO/SANTONICOLA

Lo studio legale Esposito/Santonicola, attraverso un recente accoglimento giudiziario (sentenza n. 07713 del 08/05/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta bis), in merito al riconoscimento del titolo specializzante estero e con riferimento all’insegnamento di Sostegno nella Scuola Secondaria di I grado (AD00), scomponendo il testo della decisione, riepiloga le argomentazioni adottate dal giudice, ripercorrendo la vicenda.

Si propone il seguente schema argomentativo:

  • Il ricorso amministrativo è stato presentato dagli avvocati Esposito/Santonicola contro un provvedimento emesso dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, che ha respinto l’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisite in Romania, con riferimento alla classe “AD00 Sostegno Scuola Secondaria di I grado”.
  • La parte interessata ha ottenuto una prima sentenza dal Tar Lazio, che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio riguardante la richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione estero. Tuttavia, poiché la sentenza non è stata eseguita, la ricorrente ha presentato un ricorso per l’ottemperanza, nuovamente accolto dal Tar del Lazio. Il tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione al precedente titolo giudiziario “con un provvedimento espresso in merito all’istanza di omologazione del titolo abilitante”;
  • Il Ministero dell’Istruzione, obbligato a rispondere, ha negato il riconoscimento del titolo di specializzazione estero per due motivi:
  1. Mancava, nella pratica di omologazione, un’attestazione di competenza professionale rilasciata dal Ministero rumeno, considerata l’unico documento con una specifica valenza certificativa riguardo all’ambito di abilitazione;
  • Il riconoscimento dei titoli di specializzazione ottenuti all’estero non sarebbe di competenza del Ministero dell’Istruzione.
  • I legali della parte ricorrente hanno sostenuto in tribunale che il Ministero aveva violato la Direttiva europea numero 36 del 2005, incorrendo nell’eccesso di potere e nella violazione dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Inoltre, hanno argomentato che l’assenza di un’attestazione formale dal Ministero rumeno non doveva essere considerata un fattore determinante e che la valutazione dei titoli esteri rientrava nelle competenze del Ministero dell’Istruzione (ora anche del merito).
  • Il Collegio Giudicante, presieduto dalla Giudice dott.ssa Pierina Biancofiore, concordando con gli argomenti presentati dagli avvocati Esposito e Santonicola, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. In particolare, sostiene che il Ministero dell’Istruzione italiano sia tenuto a valutare “in modo effettivo” se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da un altro Stato dell’Unione Europea, la qualifica certificata e l’esperienza acquisita soddisfino i requisiti per l’accesso all’insegnamento in Italia. Inoltre, il Collegio fa riferimento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno risolto le controversie giuridiche precedenti, supportando così le sue motivazioni.
  • Rebus sic stantibus, il Ministero dell’Istruzione (ora anche del merito) sarà tenuto a riesaminare la richiesta di riconoscimento del titolo formativo ottenuto in Romania, tenendo in considerazione l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal docente. Inoltre, se la formazione estera non corrisponderà esattamente a quella italiana, potranno essere imposte misure compensative, come un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, al fine di ottenere l’omologazione.

Per accedere alle istruzioni operative del RICORSO INDIVIDUALE CONTRO IL SILENZIO SULLA DOMANDA DI OMOLOGA DEL TITOLO ABILITANTE ESTERO (PAESI U.E.), cliccate di seguito: https://scuolalex.it/ricorso-individuale-contro-il-silenzio-sulla-domanda-di-omologa-del-titolo-abilitante-estero-paesi-u-e/

Per richiedere “Tutele Legali per il Riconoscimento della Specializzazione all’Insegnamento Acquisita all’Estero”, anche al fine di sbloccare le pratiche di omologazione, si consiglia di inviare, ai legali Esposito Santonicola, un messaggio WhatsApp (scritto o audio) al 3661828489. Riceverete una risposta personalizzata.

Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 10:00 alle 12:30, ogni martedì e giovedì.