Riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo, “compreso l’anno 2013”, ai fini giuridici, previdenziali ed economici, alla luce della sentenza della Corte di Appello di Firenze…

La vicenda giudiziaria parte da lontano…

Quesito/Consulenza Informativa

Gentili Avvocati,

Sono un docente a tempo indeterminato e tengo a precisare che nel mio decreto di ricostruzione della carriera non è stato riconosciuto l’anno 2013 ai fini della progressione economica.

Tale mancato riconoscimento dell’anno 2013 ha impedito, a mio parere, il corretto inquadramento nella fascia stipendiale che mi sarebbe spettata secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, causando una evidente perdita economica.

Ora ho appreso dal web che sulla questione si è pronunciata la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, dichiarando il diritto al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera.

Potrei anch’io impugnare il decreto di ricostruzione della carriera emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui non ha riconosciuto l’anno 2013 ai fini della progressione economica, per ottenere il corretto inquadramento stipendiale e il recupero delle differenze retributive?

Avv.ti Esposito e Santonicola

Gentile docente,

Inizialmente, la legge n. 122/2010 aveva escluso gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 dalla progressione economica come misura di contenimento della spesa pubblica.

In seguito, vennero introdotte modifiche che consentivano il recupero dell’anzianità maturata negli anni 2010, 2011 e 2012, lasciando il 2013 quale unico anno non riconosciuto ai fini della progressione economica.

Come rappresentato in una precedente rubrica del nostro studio legale (fonte https://scuolalex.it/docenti-rivendicano-il-riconoscimento-del-servizio-2013-progressione-stipendiale-e-diritti-sindacali-in-gioco/), la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli (RTS), nell’informativa del 21 marzo 2023, ha reso noto che numerose istituzioni hanno ricevuto richieste dal proprio personale, indirizzate ai Dirigenti Scolastici, per ottenere il riconoscimento del servizio prestato nell’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale.

Tali richieste si fondano, essenzialmente, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 23/07/2015 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme responsabili del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego scolastico, per la parte economica del lavoro dei docenti, cagionanti la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali – sancendo, di fatto, che il blocco stipendiale imposto “non può essere perpetuo e deve essere limitato nel tempo”.

Per essere ancora più chiari e schematici, in merito alle ragioni delle rivendicazioni del corpo docente:

  • Il Decreto Legge n. 78 del 2010 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) introduceva un “blocco temporaneo degli aumenti di stipendio per i dipendenti pubblici”, che impediva di ricevere incrementi salariali per alcuni anni, incluso il 2013. Questo blocco era inteso come una misura di risparmio economico per lo Stato.
  • Tuttavia, è doveroso far emergere due peculiarità del lavoro di un dipendente pubblico: da un lato, l’incremento dello stipendio che si riceve quando si avanza di scaglione; dall’altro, l’anzianità di servizio, intesa quale tempo totale dedicato al lavoro. Anche se il blocco ha tecnicamente paralizzato gli aumenti di stipendio, per un certo periodo, non avrebbe dovuto cancellare, come in effetti è avvenuto, l’esperienza lavorativa dell’anno 2013.
  • Ergo, la non considerazione dell’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera ha determinata la negazione di un intero anno di lavoro effettivamente maturato, con inevitabile penalizzazione del docente nel breve termine, in ragione della mancata ricezione dell’aumento di stipendio e nel lungo termine, in virtù del rallentamento della progressione di carriera.

Orbene, in attesa di analizzare le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze (Sezione Lavoro) – non ancora pubblicate dal Collegio Giudicante – possiamo rappresentarle che sulla problematica in esame, già nel marzo 2023, lo studio legale Esposito Santonicola ha presentato una richiesta alla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, nell’ottica di sollecitare l’intervento della Commissione Europea.

In particolare, l’iniziativa è stata finalizzata a rimuovere ogni vincolo al libero esercizio dell’attività sindacale – in linea con la normativa europea che tutela la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva – proprio nell’intento di “sbloccare definitivamente l’avanzamento professionale del corpo docente e A.T.A. per l’anno 2013”.

Tornando alla sua richiesta, sarà certamente possibile presentare un mirato ricorso al competente Tribunale del Lavoro, per domandare la disapplicazione del suo decreto di ricostruzione della carriera “nella parte in cui non è stato riconosciuto l’anno 2013 ai fini giuridici”.

Quanto esposto, con l’obiettivo di farla ricollocare nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio effettivamente maturata, considerando anche l’anno 2013, di consentirle il recupero delle differenze retributive spettanti a seguito di tale ricollocazione e regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale.

Per ulteriori informazioni e assistenza legale sulla Rivendicazione Giudiziaria del diritto alla modifica della ricostruzione di carriera, includendo l’anno 2013”, si consiglia di contattare gli avvocati Esposito e Santonicola tramite WhatsApp, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489.