STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITA ALL’ESTERO, PERCORSI SPAGNOLI, RUMENI E CIPRIOTI

È POSSIBILE CONTRASTARE IN GIUDIZIO LE PIU’ RECENTI NOTE MINISTERIALI CHE – DISCONOSCENDO LA VALIDITÀ DEI TITOLI, QUALI REQUISITI DI ACCESSO ALLE G.P.S. I FASCIA SOSTEGNO – HANNO DETERMINATO L’ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE E IL CONSEGUENTE LICENZIAMENTO? 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Siamo insegnanti precari, in possesso della “specializzazione alla docenza conseguita all’estero” (Spagna, Romania, Cipro) e – in virtù dei titoli abilitativi posseduti – abbiamo presentato istanza d’inserimento in I Fascia G.P.S. Sostegno.

Ebbene, a seguito dei controlli effettuati dall’Amministrazione scolastica, siamo stati esclusi dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e conseguentemente licenziati, in virtù dell’emanazione dei seguenti provvedimenti ministeriali:

A) Nota Prot. n. 25348 del 17 Agosto 2021 (Ministero dell’Università e della Ricerca, “Corsi Spagnoli e Rumeni di Specializzazione nel Sostegno agli Alunni Disabili”);

B) Nota Prot. n. 20446 del 14 Luglio 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca “Gps – Specializzazione Tfa Sostegno agli Alunni Disabili nelle Scuole Evergood Advisors Campus University, Titolo Conseguito all’estero (Cipro)”;

C) Nota n. 17797 del 24 Settembre 2021, A.T.P. Napoli, “Esclusione G.P.S. I Fascia Sostegno”.

Come possiamo contrastare, a livello giudiziario, la seguente esclusione?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentili docenti,

Con una prima nota, prot. n. 20446 del 14 luglio 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca, recante quale oggetto “GPSspecializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole Evergood Advisors Campus University, titolo conseguito all’estero (Cipro)”, è stato affermato che (si riportano i passaggi ritenuti essenziali) …il presunto titolo esibito dai richiedenti non risulta titolo abilitanteove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo in essere instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento, si comunica che quest’ultimo non può che essere negato […].”

Attraverso la successiva nota, prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca – avente come oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” – si è disposto che (ulteriori estratti essenziali) per i corsi rumeni “la ricostruzione operata…prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno…”

Ebbene, per contrastare le citate determinazioni ministeriali, adattando ogni ricorso alla specifica casistica, saranno addotte le seguenti argomentazioni:

  1. Riconoscimento automatico del titolo di studio universitario, ai sensi del Trattato di Cipro, ratificato con la legge n. 77/2016;
  2. Violazione della Direttiva Europea n°36/2005, con conseguente obbligo di riconoscere, in modo automatico, i titoli abilitativi rilasciati nell’altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti (CGUE, III, 6 dicembre 2018, n. 675);
  3. Assoluta illogicità nel ritenere “semipiena” l’abilitazione estera conseguita, ossia, da un lato valutabile per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive dei concorsi pubblici, dall’altro non spendibile ai fini dell’accesso nelle G.P.S. Sostegno I Fascia.

Quanto detto sarà tradotto in un’azione giudiziaria mirata, innanzi alla competente Magistratura del Lavoro, al fine di domandare la Ricollocazione nelle “Graduatorie dei Docenti Specializzati”, G.P.S. I Fascia Sostegno, il ripristino del contratto di lavoro – nel frattempo risolto dal dirigente scolastico, in ragione del depennamento – e del punteggio che (in virtù del contratto stipulato) andava riconosciuto, unitamente alle spettanze economiche.

Per concordare mirate strategie – con gli avvocati ESPOSITO/SANTONICOLA – sui “RICORSI SPECIALIZZAZIONE ESTERA PER I FASCIA G.P.S. SOSTEGNO, RECUPERO CONTRATTO, PUNTEGGIO E SPETTANZE”, s’inoltri WhatsApp scritto o vocale al numero 366 18 28 489 (no telefonate), 

È altresì attivo il numero fisso dello studio legale Esposito Santonicola 081 19 18 99 44, nelle seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
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