STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSEGUITI IN ROMANIA (ABILITAZIONE), AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE IN ITALIA. 

È POSSIBILE CONTESTARE LEMISURE COMPENSATIVE”, ALLORCHÉ RITENUTE “ECCESSIVE”, AI FINI DELL’OMOLOGA?

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un docente precario, in possesso della laurea conseguita in Italia (idonea all’insegnamento) e della qualifica abilitante all’insegnamento, rilasciata dal ministero rumeno.

La procedura di omologazione (in Italia) del titolo di abilitazione/specializzazione estera è in fase avanzata, dal momento che il provvedimento nominativo di rigetto ministeriale, inizialmente comminato, è stato annullato dalla Giustizia Amministrativa, avendo tra l’altro ottenuto, con successiva azione legale, il riconoscimento del diritto all’ottemperanza (ergo, al completamento della pratica d’omologa).

A questo punto le domando: se a fronte dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale rumena, fossero disposte, dal Ministero italiano – quale conditio sine qua non per l’omologa – misure compensative “immotivate”, tradotte, ad esempio, in un “tirocinio di adattamento” sproporzionato (nei termini della durata) che non terrebbe conto dell’esperienza didattica già maturata in Romania, come potrei contestare, a livello legale, tale irragionevole misura?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Avverso la decisione dipartimentale ministeriale che dovesse disporre “misure compensative” ritenute sproporzionate, irragionevoli e immotivate, ben potrebbe, con ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, domandare l’annullamento del citato provvedimento, emesso dal Ministero in risposta all’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita (Romania).

Sulla tematica, segnaliamo che il Tar Lazio Roma (Sezione Terza Bis) – con sentenza pubblicata il 14/09/2021- ha dato continuità all’orientamento cristallizzato in altre pronunce conformi, sostanzialmente sancendo quanto segue:

Come già evidenziato nella sentenza n. 7268/2021, “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.  

Per concordare mirate strategie – con gli avvocati ESPOSITO/SANTONICOLA – sui “RICORSI OMOLOGA ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE ESTERA, INSERIMENTO DEFINITIVO IN I FASCIA G.P.S., RECUPERO RUOLO PROCEDURE CONCORSUALI” e in merito ai “RICORSI AVVERSO MISURE COMPENSATIVE ECCESSIVE, PER OBBLIGARE IL MINISTERO A RIDETERMINARE L’ENTITÀ DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO”, s’inoltri WhatsApp scritto o vocale al numero 366 18 28 489 (no telefonate), 

È altresì attivo il numero fisso dello studio legale Esposito Santonicola 081 19 18 99 44, nelle seguenti fasce orarie:

  • Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;
  • Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.