RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE… STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA.

DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO (180X3) E REITERAZIONE ABUSIVA DEI CONTRATTI A TERMINE… RISPOSTA ALLA PETIZIONE N. 0631/2020, PRESENTATA, AL PARLAMENTO EUROPEO, DAI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

I RISCONTRI GIUNTI DALL’EUROPA (IN PARTICOLARE DALLA COMMISSIONE EUROPEA) – SULLA DENUNCIATA CONDIZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO, NEL SETTORE SCOLASTICO ITALIANO – POSSONO TRADURSI, NELL’ATTESA CHE L’ITALIA SI CONFORMI A QUANTO DISPOSTO DALLA “DIRETTIVA U.E. SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO”, IN PRETESE RISARCITORIE E DI INCREMENTO STIPENDIALE, AL COSPETTO DELLA COMPETENTE MAGISTRATURA DEL LAVORO. 

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un docente precario – non abilitato all’insegnamento e con servizio triennale reiterato nella scuola secondariatra i 6000 sottoscrittori della petizione al Parlamento Europeo N. 0631/2020, avviata dal suo studio legale “per l’attuazione della clausola 5 dell’accordo-quadro (direttiva 1999/70/CE), contro l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato

Ebbene,

Appurato che la Commissione Europea – sulla violazione della CLAUSOLA 5 DELL’ACCORDO QUADRO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – ha rivolto, alle autorità italiane, specifiche domande relative alla condizione dei docenti del settore pubblico, esclusi da ogni tutela giuridica contro l’uso abusivo della successione di contratti a tempo determinato

Constatato che l’Organo U.E.  ha inviato, all’Italia, ben due diffide, in quanto le spiegazioni fornite (dalle Autorità Italiane), nelle risposte alla prima richiesta informativa, non sono state ritenute soddisfacenti;

Considerato che la Commissione ha avviata una “procedura d’infrazione”, intesa quale “messa in mora”, nei confronti dello Stato Italiano, per la mancata previsione:

  • di misure volte a prevenire “il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato”;
  • delle “misure di stabilizzazione”, tese a fornire un risarcimento a coloro che sono stati oggetto di tali pratiche.

Le domando: in attesa che l’Italia si conformi a quanto disposto dalla “Direttiva U.E. sul lavoro a tempo determinato” – per non rischiare di incorrere in un Giudizio Europeo con ripercussioni economiche – come potrei utilizzare questa vicenda a mio vantaggio, nell’eventuale ricorso al cospetto del competente magistrato italiano?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Le rappresentiamo, innanzitutto, che potrebbe richiamare, a fondamento del suo eventuale giudizio, quanto sancito dal più recente pronunciamento, emesso dalla Suprema Corte di Cassazione.

Sulla tematica dell’illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, è infatti intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Sentenza 28 settembre 2021, n. 26271.

Parliamo, nello specifico, di una contesa avente quale oggetto “l’illegittimità dei contratti a termine stipulati dal lavoratore, che ha coperto l’intero anno scolastico, con richiesta di condanna dell’amministrazione alla corresponsione di un’indennità risarcitoria, unitamente al riconoscimento della progressione economica, alla pari dei dipendenti a tempo indeterminato, in relazione all’anzianità di servizio complessivamente calcolata, computando i rapporti a termine”.

Si riportano, di seguito, i passaggi motivazionali della decisione giudiziaria (ritenuti rilevanti):

  • È illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi;
  • In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva successione di contratti di lavoro a termine, il lavoratore ha dirittoal risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un’assunzione tramite concorso…;
  • Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola, assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati contratti collettivi nazionali che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano, in ogni caso, la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Si clicchi di seguito per accedere al testo ufficiale della Petizione Europea 0631/2020, presentata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola e sostenuta da più di 6 mila interessati:

https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0631%252F2020/html/Petition-No-0631%252F2020-by-A.-E.-and-C.-S.-%2528Italian%2529-on-the-recognition-of-qualifications-acquired-by-non-established-teaching-staff-through-%25E2%2580%2598experience-in-the-field%25E2%2580%2599

Al fine di valutare ogni “MIRATA TUTELA LEGALE (IN TERMINI DI AVANZAMENTI STIPENDIALI, SCATTI, RECUPERO DEGLI ARRETRATI, RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS, PRETESE RISARCITORIE), AL COSPETTO DELLE MAGISTRATURE DEL LAVORO ITALIANE, PER QUANTI VANTINO, ALLE SPALLE, UN COSPICUO NUMERO DI CONTRATTI ANNUALI, si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).