QUALIFICA PROFESSIONALE ATA ACQUISITA PRESSO IL CENTRO STUDI SANNITICO DI DURAZZANO (BN), NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/13 “IN REGIME PRIVATISTICO”.

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO, CON ORDINE DI REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE E NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE ATA.

ACCOLTA LA DOMANDA RISARCITORIA

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

La presente vicenda è riferita ad un contenzioso definitosi innanzi al Tribunale Civile di Novara, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’impugnativa della risoluzione del contratto, del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto III fascia, personale ATA (triennio 2021/24), nonchè  l’accertamento e la dichiarazione di idoneità e validità del titolo di qualifica professionale acquisita dal ricorrente per l’inserimento, a pieno titolo, nella graduatoria permanente della provincia di Novara, profilo Collaboratore Scolastico.

A fondamento della domanda, l’interessato argomentava nei seguenti termini:

-di avere presentato, alla scuola capofila, richiesta di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, indicando quale titolo d’accesso il Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito, nell’A.S. 2012/13, presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN);

-di essere stato inserito nelle graduatorie di III fascia del personale ATA e di avere stipulato
vari contratti a tempo determinato;

-di avere inoltrato l’istanza di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il nuovo triennio (2021/24);

-di avere inoltrato all’USR di Torino (ATP di Novara) la richiesta di inserimento nella graduatoria permanente, per l’a.s. 2021/22, indicando, quale titolo di accesso, unicamente i 24 mesi di servizio statale e il possesso del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, conseguito nell’A.S. 2012/13 presso il Centro Studi Sannitico.

Ebbene, l’USR Piemonte (ATP di Novara) aveva disposta la sua esclusione dal concorso per l’inserimento nella “graduatoria permanente”, per ritenuta mancanza del titolo di accesso, ragion per cui l’interessato non veniva nemmeno inserito nella graduatoria di Istituto di III fascia personale ATA, sul profilo di Collaboratore Scolastico.

Secondo la discutibile tesi ministeriale, la scuola Centro Studi Sannitico – riconosciuta “scuola paritaria” in ottemperanza alla sentenza N. 360 del 11.01.2016, dall’A.S. 2012/13 –  stante il fatto che è stata riconosciuta paritaria retroattivamente, con decorrenza dall’A.S. 2012/13, non risulterebbe destinataria di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale…

LA QUESTIONE, IN DEFINITIVA, ATTIENE ALLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO “CENTRO STUDI SANNITICO DI DURAZZANO” NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013, INDICATO QUALE TITOLO DI ACCESSO PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA PER IL PERSONALE ATA E PER L’ACCESSO AL CONCORSO PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE.

Il Giudicante piemontese, dott.ssa Lorena Casiraghi, dopo aver analizzata la rilevante giurisprudenza citata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti, ritenuti essenziali, della sentenza di accoglimento):

lo status di scuola paritaria del Centro Studi Sannitico è stato riconosciuto da un provvedimento dell’U.S.R. della Campania che, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, oltre a decretare l’annullamento del decreto che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della parità scolastica avanzata per l’A.S. 2012/13, ha riconosciuto al CSS, da tale anno scolastico, la qualifica di scuola paritaria di II grado, ai sensi della L. n. 62/2000, facendo contestualmente obbligo alla gestione di inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare …. l’avvenuto riconoscimento della parità scolastica, sin dall’A.S. 2012/13, non può che far ritenere che, già in tale anno scolastico, il CSS fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali. E’ chiaro che, nell’a.s. 2012/13, il Centro Studi non era di fatto in possesso della parità…. tuttavia è intervenuto il decreto n. 360/11.1.2016 dell’U.S.R. per la Campania che ha riconosciuto la parità, ai sensi della L. n. 62/2000 cit., a decorrere dall’a.s. 2012/13 e ciò non può che aver comportato il principale “effetto” conseguente al riconoscimento della parità scolastica, vale a dire l’abilitazione del CSS a rilasciare, sin dall’A.S. 2012/13, titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statalideve dunque ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal MINISTERO, che il titolo di qualifica conseguito in regime privatistico, presso il CSS, nell’a.s. 2012/13 sia legalmente valido ed idoneo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA., da ciò discendendo l’illegittimità del decreto con cui è stato disposto il depennamento dalle citate graduatorie, l’immediata risoluzione del contratto di lavoro e il disconoscimento di validità del servizio prestato ai fini giuridici”.

CONCLUSIONI DEL GIUDICANTE.

Il ricorso deve trovare accoglimento e il Ministero dell’Istruzione, stante l’illegittimità del decreto di esclusione e di risoluzione del contratto, va condannato a reinserire il ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, con il punteggio inizialmente attribuitogli, maggiorato di quello conseguito per effetto dello svolgimento dell’attività lavorativa nell’a.s. 2021/22, fino alla data di risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

Va accolta, altresì, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, secondo i principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in caso di licenziamento senza giusta causa (o di dimissioni per giusta causa) da un contratto a tempo determinato, il danno va commisurato alle retribuzioni cui il lavoratore avrebbe avuto diritto fino alla scadenza del contratto”.

PQM

– Dichiara l’illegittimità del provvedimento di esclusione di …..dal concorso per l’inserimento nella graduatoria permanente e del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/24, nonchè del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro prot. n…… e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione il reinserimento di ….nelle medesime graduatorie, con il punteggio spettante in base alla normativa vigente, ivi compreso quello derivante dal contratto di lavoro illegittimamente risolto;

– Condanna il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente in misura pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate, ove il contratto di lavoro illegittimamente risolto avesse avuto integrale esecuzione.

PER INFO/PREVENTIVI SUI “RICORSI ATA PER LA VALIDITÀ DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE ACQUISITA PRESSO IL CENTRO STUDI SANNITICO DI DURAZZANO, PER IL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA CON RECUPERO DEI PUNTEGGI, DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E PER L’EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO”, si suggerisce di procedere nella seguente modalità:

A) INVIARE EMAIL ALL’INDIRIZZO segreteriasantonicola@scuolalex.com, OGGETTO: “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME”, SOTTOPONENDO AL LEGALE LA CASISTICA;

B) SEGNALARE L’AVVENUTO INOLTRO DELL’E-MAIL CON MESSAGGIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE), SCRIVENDO “PROBLEMATICA PERSONALE ATA, NOME COGNOME E INDIRIZZO E-MAIL DAL QUALE È PARTITO IL QUESITO”.

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.