Per quale ragione è stato previsto il solo aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (del personale ATA) e il solo aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, chiudendosi, di fatto, la seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto?

Il Tar Campania (Napoli) si è espresso sulla problematica “con recentissima sentenza”… 

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Numerosi ATA, in possesso di un servizio superiore a 30 giorni sul  profilo professionale d’interesse,  hanno vista preclusa la possibilità di potersi inserire nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA, poichè considerata “definitivamente chiusa”.

Diversamente, il Tar della Campania, con recentissima sentenza, ha di fatto sancito, a beneficio dei ricorrenti, la riapertura di tale graduatoria.

Nello specifico, la Sezione Quarta (Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore) del Collegio Giudicante partenopeo si è espressa sulla questione, con sentenza del 27 Dicembre 2021.

Parliamo di un ricorso avverso gli atti amministrativi del Ministero dell’Istruzione e dell’U.S.R. Campania – aventi ad oggetto l’indizione del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell’area “A” e “B” del personale ATA (profili di addetto alle aziende agrarie, di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico, di cuoco, di guardarobiere e di infermiere) – impugnati nella parte in cui non hanno previsto l’aggiornamento della seconda fascia ATA, per coloro che avessero il requisito previsto dal DM 13.12.2000 n. 430 (Regolamento per le supplenze ATA).

In sostanza, i ricorrentiaspiranti all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – seppure non inseriti nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e negli elenchi provinciali, hanno prestato (negli ultimi tre anni scolastici) servizio a tempo determinato, nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno 30 giorni sul profilo professionale interessato.

Costoro hanno ritenuta illegittima la condotta ministeriale, laddove ha disposto il solo aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA (e l’aggiornamento delle sole graduatorie provinciali permanenti), sancendo la chiusura della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in assenza di un’esplicita previsione normativa, ledendosi, con ciò, il principio del legittimo affidamento, del “favor partecipationis”, di buona amministrazione e di ragionevolezza.

A seguito della pubblica udienza del 20 ottobre 2021, il ricorso è stato accolto, determinandosi di fatto, con l’annullamento degli atti impugnati, la possibilità di inserimento nella seconda fascia ATA (a beneficio dei soli ricorrenti).

Stando così le cose, non essendo possibile procedere “con identica iniziativa legale” nella sede giudiziaria amministrativa, alla luce di termini ormai scaduti – laddove riferiti al “Ricorso TAR” – si potrà, tuttavia, valutare un’iniziativa giudiziaria “di analogo tenore” al cospetto della Magistratura del Lavoro.

Per info specifiche in merito ai “RICORSI ATA CON 30 GIORNI DI SERVIZIO PER L’ACCESSO ALLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERA’ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.