Riapertura della II Fascia del personale ATA per coloro che hanno prestato servizio “per trenta giorni” nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali – Accoglimento Giudiziario

Per quale ragione è stato previsto il solo aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (del personale ATA) e il solo aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, chiudendosi, di fatto, la seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto?

Il Tar Campania (Napoli) si è espresso sulla problematica “con sentenza”… possibile apripista per un nuovo filone giudiziario…

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile avvocato,

Nella qualità di personale ATA sono in possesso di un servizio superiore a 30 giorni sul mio profilo professionale.

Pensavo di non potermi più inserire nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA, poichè considerata “definitivamente chiusa”;  eppure ho appreso che il Tar della Campania, con recentissima sentenza, ha di fatto stabilito, a beneficio dei ricorrenti, la riapertura di tale graduatoria… potrei saperne di più, anche al fine di valutare, con il suo studio, un eventuale ricorso?

Studio legale Esposito Santonicola

Gentile ATA,

Il Tar Campania Napoli (Sezione Quarta, Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore)  si è espresso sulla questione, con sentenza del 27 Dicembre 2021.

Parliamo, nello specifico, di un ricorso avverso gli atti amministrativi del Ministero dell’Istruzione e dell’U.S.R. Campania – aventi ad oggetto l’indizione del concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell’area “A” e “B” del personale ATA (profili di addetto alle aziende agrarie, di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico, di cuoco, di guardarobiere e di infermiere) – impugnati nella parte in cui non hanno previsto l’aggiornamento della seconda fascia ATA, per coloro che avessero il requisito previsto dal DM 13.12.2000 n. 430 (Regolamento per le supplenze ATA).

In sostanza, i ricorrentiaspiranti all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – seppure non inseriti nelle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e negli elenchi provinciali,  hanno prestato (negli ultimi tre anni scolastici) servizio a tempo determinato, nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno 30 giorni sul profilo professionale interessato.

Costoro hanno ritenuto illegittima la condotta ministeriale, laddove ha disposto il solo aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA (e l’aggiornamento delle sole graduatorie provinciali permanenti), sancendo la chiusura della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in assenza di un’esplicita previsione normativa, ledendosi, con ciò, il principio del legittimo affidamento, del “favor partecipationis”, di buona amministrazione e di ragionevolezza.

A seguito della pubblica udienza del 20 ottobre 2021 il ricorso è stato accolto, determinandosi di fatto, con l’annullamento degli atti impugnati, la possibilità di inserimento nella seconda fascia ATA (a beneficio dei soli ricorrenti).

Ebbene, non essendo possibile procedere “con identica iniziativa legale” nella sede giudiziaria amministrativa, alla luce di termini ormai scaduti – laddove riferiti al “Ricorso TAR” – si potrà, tuttavia, valutare un’iniziativa giudiziaria di analogo tenore al cospetto della Magistratura del Lavoro.

Per info specifiche in merito ai “RICORSI ATA CON 30 GIORNI DI SERVIZIO PER L’ACCESSO ALLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE). RISPONDERA’ IL LEGALE CON VOCALE PERSONALIZZATO.