PERSONALE ATA DEPENNATO DALLA TERZA FASCIA A SEGUITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI  SUI TITOLI D’ACCESSO “PUR IN ASSENZA DI DICHIARAZIONI MENDACI” ...

È POSSIBILE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO, AL FINE DI MANTENERE I PUNTEGGI DERIVANTI DAI SERVIZI PRESTATI – GIÀ ASSEGNATI NELLE PRECEDENTI GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA – E DAI RAPPORTI LAVORATIVI IN ESSERE, ANTICIPATAMENTE RISOLTI (IN VIRTU’ DI TITOLI CONSIDERATI, DOPO SUCCESSIVE VERIFICHE, NON IDONEI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI ATA).

Con l’avvento del Decreto Ministeriale n. 50/2021 – di aggiornamento della terza fascia ATA per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 – numerosi aspiranti, all’atto dell’inserimento/conferma nelle graduatorie, hanno dichiarato (o confermato) titoli d’accesso (diplomi o qualifiche professionali) che avevano già consentito la stipula di reiterati contratti, nel triennio 2017/20.

Ebbene – a seguito dei controlli effettuati dall’istituzione scolastica ove l’aspirante ha stipulato il primo contratto di lavoro (nel nuovo triennio 2021/24) – in presenza di un accertamento negativo sulla validità dei titoli d’accesso (diplomi o qualifiche professionali richiamati in domanda) –  il dirigente scolastico ha disposta la risoluzione dei contratti stipulati e l’espunzione dalle graduatorie, con comunicazione dei provvedimenti di esclusione inoltrata agli aspiranti e alle scuole (individuate in fase di presentazione delle istanze).

Problematica rilevante, conseguente alle determinazioni dirigenziali di cui sopra, attiene al possibile disconoscimento del punteggio – per gli anni scolastici di servizio maturati “in virtù di un titolo d’accesso non considerato valido” – nel senso che l’eventuale servizio, assegnato nelle precedenti graduatorie di istituto (terza fascia), sarebbe dichiarato “come prestato di fatto e non di diritto“.

Si negherebbe, con ciò, il diritto a mantenere un miglior posizionamento in graduatoria – in virtù dei punteggi derivanti dai servizi già prestati e dal rapporto lavorativo in essere, anticipatamente risolto – perdendosi, conseguenzialmente, le nuove chances occupazionali.

Nell’ipotesi in cui dovesse concretizzarsi l’indicata situazione – come in molti casi già  avvenuto – lo Studio legale Esposito Santonicola sarebbe pronto ad impugnare i decreti di disconoscimento dei punteggi per i servizi svolti dalle graduatorie ATA III Fascia – invocando l’efficacia della seguente normativa:

-In primo luogo, il Decreto Ministeriale n. 50 del 30 Marzo 2021 – che ha disciplinato le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24) – all’art. 6 commi 13 e 15 ha sancito come “In caso di esito negativo della verifica (dei titoli dichiarati, ai fini dell’inserimento in graduatoria) il dirigente scolastico preposto con apposito provvedimento (dichiara) prestati di fatto e non di diritto (dunque, senza riconoscimento di alcun punteggio) gli eventuali servizi prestati dall’aspirante (anche attraverso le precedenti graduatorie) in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo/i professionale/i ovvero svolti sulla base di dichiarazioni mendaci…”.

Orbene, aver indicato – quale titolo di inserzione in terza fascia ATA (triennio 2021/24) – il possesso di un diploma/qualifica professionale considerato, dopo successive verifiche, inidoneo per l’accesso ai profili professionali, non potrà rappresentare, innanzitutto, una dichiarazione mendace atta a legittimare il disconoscimento del punteggio (per i servizi precedentemente svolti attraverso le graduatorie di terza fascia).

Con specifico riferimento alla valutazione “sia ai fini giuridici che economici” dei precedenti servizi svolti, il diritto al mantenimento del punteggio – pur in assenza del titolo d’accesso, in quanto ritenuto successivamente invalido – si potrà ricavare dai disposti normativi della codificazione civile.

Nello specifico, l’art. 1458 codice civile, comma I, stabilisce comenell’ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento (che nella vicenda de quo scaturirebbe dall’aver prodotto un titolo d’accesso non ritenuto valido per l’esercizio dell’attività lavorativa) e in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica (si ritengono tali i plurimi contratti ATA per le supplenze da terza fascia), l’effetto della risoluzione (vale a dire la perdita dei punteggi) non si estende alle prestazioni già eseguite.

Ad ulteriore conferma di quanto argomentato, l’art. 2126 del codice civile, primo comma, precisa come: “…l’annullamento del contratto di lavoro (per ritenuta mancanza del valido titolo d’accesso alla terza fascia ATA) non produca effetto (ai fini della decurtazione dei punteggi, secondo la linea interpretativa disegnata) per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione…”.

Dunque, in assenza di dichiarazioni mendaci circa l’esistenza di un titolo d’accesso ritenuto valido “nella più totale buona fede”, i punteggi maturati – in ragione dei pregressi servizi svolti attraverso le graduatorie ATA del triennio precedente – saranno preservati per espresse previsioni codicistiche (art. 1458 c.c., “laddove non estende gli effetti della risoluzione contrattuale alle prestazioni già eseguite” e art. 2126 c.c. “laddove, sostanzialmente, conferma che l’annullamento contrattuale non produce effetto per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto esecuzione”).

Per info specifiche in merito ai “RICORSI G.D.L. AVVERSO I DECRETI DI DISCONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI X SERVIZI SVOLTI DALLE GRADUATORIE ATA III FASCIA, IN VIRTU’ DEI TITOLI D’ACCESSO RITENUTI SUCCESSIVAMENTE INVALIDI”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).