REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI DEL DIPLOMATO AFAM (CONCORSO 2018). IMMISSIONE IN RUOLO “A PIENO TITOLO” CON SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA

L’APPELLO MINISTERIALE NON E’ PIU’ PROPONIBILE! CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile avvocato, con sentenza della Magistratura del Lavoro ottenevoquale diplomata AFAM” il riconoscimento del diritto al re-inserimento nelle graduatorie di merito concorsuali e alla partecipazione ai concorsi.

Tale sentenza si basava sul “giudicato”, contenuto in altra sentenza del Tribunale di Napoli,  circa “l’accertamento del valore abilitante del diploma AFAM” e del diritto all’inserimento nelle graduatorie scolastiche degli abilitati.

Ebbene, il Ministero dell’Istruzione (e del merito) ha appellata la mia sentenza. 

Intanto, proprio in virtù dell’accoglimento giudiziario, venivo riammessa nelle G.M. concorsuali da cui risultavo esclusa, con conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato “senza riserva alcuna” e successiva conferma in ruolo.

Alla luce di tale quadro riepilogativo, temendo per la stabilità della mia condizione professionale, le domando se la Corte d’Appello di Napoli, in merito alla problematica su descritta, si sia già espressa…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente, ringraziandola per il contributo, possiamo rappresentarle che, in un caso praticamente identico, la Corte di Appello di Napoli, presieduta dal dott. Gennaro Iacone, ha, di recente, dichiarato l’appello ministeriale improponibile.

Ciò in quanto la condotta assunta dal Ministerotradotta nell’immissione in ruolo del dipendente “a pieno titolo”, con avvenuto superamento dell’anno di provaè risultata incompatibile con la volontà di appellare la sentenza sul “diritto all’inserimento nella graduatoria di merito concorsuale”, rendendo l’appello non più proponibile. 

Secondo l’orientamento di legittimità (Cass. SS. UU. 10503/12), è possibile parlare di acquiescenza all’impugnazione, allorchè il soggetto legittimato (Ministero, U.S.R.) abbia posto in essere atti o fatti assolutamente incompatibili, sia sotto il profilo logico sia sotto quello giuridico, con la volontà d’avvalersi dell’impugnazione stessa (c.d. volontà abdicativa ministeriale). 

Ebbene, la condotta del preposto Ufficio Scolastico Regionale è andata al di là della mera esecuzione della sentenza, finalizzata al reinserimento in graduatoria. 

In definitiva, quel che rappresenta una circostanza del tutto incompatibile con la non accettazione della pronuncia giudiziale è rappresentato dall’attribuzione, alla dipendente, del bene ricercato (ruolo “a pieno titolo”), con assunzione stabile, definitiva (conferma in ruolo) nell’incarico di docenza  che, nella sostanza, era il vero “bene della vita” ricercato con l’attività giudiziale. 

Ragion per cui, ha scritto l’Autorevole Collegio Giudicante “tale contegno contrattuale non può coesistere con l’addotta persistente volontà di riforma della sentenza impugnata“.

Esistono, per questo, le condizioni processuali affinchè la sua sentenza favorevole possa, pur in presenza dell’appello ministeriale “passare in giudicato”.

PER RICHIEDERE UNA CONSULENZA IN MERITO AI RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO, PLASMATI SU MISURA, CONTRO GLI APPELLI MINISTERIALI, L’ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI O DALLA I FASCIA G.P.S., PER LA COLLOCAZIONE “A PIENO TITOLO” IN GRADUATORIA, IL MANTENIMENTO DEL RUOLO, A BENEFICIO DEI DOCENTI AFAM “DICHIARATI ABILITATI CON PRECEDENTI PRONUNCE GIUDIZIARIE”, È POSSIBILE INOLTRARE MESSAGGIO (O AUDIO) WHATSAPP AL 366 18 28 489 

Si ricorda che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA osserva le seguenti fasce orarie:

Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì;

Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.