PROCEDURA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, A.S. 2021/22. STUDIO LEGALE ESPOSITO/SANTONICOLA

QUALE RICORSO PER ACCEDERE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE, ALLORCHE’ IN POSSESSO DEI 24 C.F.U.? 

COME CONTRASTARE, A LIVELLO GIUDIZIARIO, IL VINCOLO QUINQUENNALE?

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, il Ministro dell’istruzione ha finalmente avviato la presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2021/22.

Avrei due quesiti da porle:

  1. Per un docente di ruolo alla scuola primaria – che ha superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza – in possesso di laurea + 24 C.F.U. idonei all’insegnamento nella scuola secondaria, è possibile domandare, con ricorso, “l’abilitazione spendibile per la mobilità professionale”?
  1. È inoltre possibile contrastare, in ambito giudiziale, il nuovo “vincolo quinquennale” impeditivo al trasferimento? Speravo in una soluzione politica di tale problematica; tuttavia, leggendo l’ordinanza ministeriale, ho appurato che “a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o sovrannumero”.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile utente, 

La rinnovata procedura di mobilità, per l’anno scolastico 2021/22, è disciplinata dal decreto n. 106 del 2021, recante firma del Ministro Patrizio Bianchi. 

Il termine iniziale per la presentazione delle domande telematiche di trasferimento, passaggio di cattedra e/o ruolo (personale docente), è stato fissato al 29 marzo 2021; quello finale al 13 aprile 2021; gli esiti saranno resi noti il 07 giugno 2021 (per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali).

La risposta ai suoi quesiti è affermativa, tuttavia occorrerà impostare strategie differenziate, considerata la diversità dei contenziosi.

Per il RICORSO GIUDICE DEL LAVORO “ABILITAZIONE LAUREA/DIPLOMA +24 C.F.U./C.F.A. PER MOBILITÀ PROFESSIONALE”, sarà opportuno, preliminarmente, inoltrare diffida, predisposta dallo studio legale, all’Ufficio Scolastico regionale territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e all’Ufficio Scolastico regionale di eventuale nuova destinazione, rivendicando l’abilitazione in virtù dei titoli posseduti e degli orientamenti giudiziari favorevoli, resi da diverse Magistrature del lavoro (da ultimo, Corte d’appello di Ancona).

Si invitano, in tale ottica, gli interessati ad inoltrare WhatsApp scritto o breve audio al numero 366 18 28 489, per interloquire con il legale.

Anche per il RICORSO CONTRO IL VINCOLO QUINQUENNALE A QUALSIASI TITOLO IMPOSTO”, sarà opportuno – prima di avviare l’azione ed entro i termini della domanda – inoltrare mirata diffida, anteprima di un possibile giudizio, sempre presso la Magistratura del Lavoro, volto a contrastare quel “vincolo impeditivo al trasferimento che si ritiene confliggente con gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione. Secondo l’impostazione dello studio legale, le presunte ragioni giustificatrici di “continuità didattica” non trovano concreto riscontro in alcun dettato costituzionale, ponendosi insanabilmente in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la genitorialità, l’unità familiare ed il sano sviluppo della prole. 

In particolare, l’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia intesa come comunità sociale di stabile convivenza; l’art. 30 Cost. declina il rapporto genitoriale con i figli, stabilendo il diritto/dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, non preservato laddove il docente/genitore si trovi professionalmente ingabbiato altrove, per molti anni; l’art. 31 Cost., infine, attribuisce alla Repubblica il compito di proteggere la maternità, l’infanzia e gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, tra cui non può che annoverarsi la procedura di rientro, mediante mobilità, presso il luogo di residenza o di stabile convivenza.

Per ogni più mirato quesito sulle “INIZIATIVE GIUDIZIARIE PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021 22” – STUDIO LEGALE ESPOSITO/SANTONICOLA, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

Seguiranno le aggiornate istruzioni operative sui “Ricorsi per la Mobilità Scolastica 2021/22”.