RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE ESTERA, ACQUISITA IN ROMANIA, PER L’INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA. 

IL PIU’ RECENTE ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO PROVENIENTE DAL CONSIGLIO DI STATO – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

PRESERVATO IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI PARTE RICORRENTE, CONFERMATA IN RUOLO…

Gentili lettori, si narra la vicenda di una docente della scuola secondaria, in possesso del percorso formativo estero rumeno “abilitante all’insegnamento” che ha richiesta l’omologazione, in Italia, per gli insegnamenti sulle classi concorsuali di strumento musicale nella scuola secondaria di primo e secondo grado, risultando, tra l’altro, destinataria di una sentenza nominativa (Tar Lazio Roma Sezione III Bis), con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego di riconoscimento della qualifica professionale estera.

Ebbene, la docente si è trovata ad avversare il nuovo atto dipartimentale del marzo 2022, assunto dal Ministero dell’Istruzione (nella persona della Dott.ssa Maria Assunta Palermo), che ha respinta l’istanza di riconoscimento/omologa delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisite in Romania (classi AM56 e AM55).

Nella fase giudiziaria di primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III BIS, nel maggio 2022, ha respinto il ricorso sulla considerazione per la quale “allorché si procedesse, in relazione ad un unico percorso abilitante generico e specifico, al riconoscimento del valore abilitante per più classi di concorso, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che hanno conseguito l’abilitazione tramite tirocini e percorsi specifici riferiti a una singola classe di concorso, generandosi una violazione del principio di non discriminazione”.

Eppure, ai sensi della Direttiva Europea 2005/36 CE, l’Amministrazione era tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro fosse di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella fattispecie in esame, l’Amministrazione intimata aveva omesso di valutare “in concreto” la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero, non assumendo valore dirimente la presunta violazione del principio di non discriminazione, allorché risultassero omologabili – nell’ambito dell’unico percorso abilitativo estero – i diversi insegnamenti comunque rientranti, nella vicenda in esame, nel comparto musicale (scuola secondaria).

Non comprendendo l’interessata come l’Amministrazione scolastica – chiamata “alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” – nel negare l’omologa del titolo abilitativo, si sia potuta trincerare dietro una presunta disparità di trattamento “nemmeno concedendo le misure di compensazione”, ha deciso di appellare in Consiglio di Stato il provvisorio rigetto, affidando, a questo punto, il mandato allo studio legale Esposito Santonicola. 

Rebus sic stantibus, gli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo, al fine di irrobustire, dal punto di vista argomentativo, la domanda di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, hanno illustrato ai Giudicanti:

A) LA TOTALE ASSENZA DI UNA VERIFICA SOSTANZIALE, QUANTO MENO BASATA SU MASSIME DI ESPERIENZA E/O SU CONOSCENZE TECNICHE, IN MERITO ALLA POSSIBILE DIFFORMITÀ TRA IL SETTORE OGGETTO DELL’ABILITAZIONE RUMENA E QUELLO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI;

B) IL TRAVISAMENTO DEI FATTI, NON RISULTANDO AGLI ATTI ALCUNA PRODUZIONE/ARGOMENTAZIONE IN MERITO ALLA MANCATA CORRISPONDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO ESTERO POSSEDUTO RISPETTO ALLE CLASSI DI CONCORSO RICHIESTE, AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE;

C) COME IL GENERICO RICHIAMO ALLA PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ELEVATO NUMERO DI DOCENTI ITALIANI, IN ASSENZA, TRA L’ALTRO, DI UN PERCORSO ABILITATIVO DEDICATO – SOLO ASTRATTAMENTE PREVISTO, DALL’ORDINAMENTO ITALIANO, POICHÉ BANDITO, CON RIFERIMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA, AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE 497 DEL 21 APRILE 2020 (IN G.U. N. 34 DEL 28.04.2020) E MAI EFFETTIVAMENTE AVVIATONON POTREBBE SCALFIRE LA COERENZA DI UN’ARGOMENTAZIONE ATTA A FAR EMERGERE CHE L’AMMINISTRAZIONE INTIMATA HA OMESSO DI VALUTARE, IN CONCRETO, LA VALIDITÀ E L’IDONEITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO ESTERO INTRAPRESO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEL VALORE ABILITANTE PER GLI INSEGNAMENTI MUSICALI D’INTERESSE;

D) IN ULTIMO, LA NECESSITA’ DI PRESERVARE IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – NEL FRATTEMPO STIPULATO DALLA RICORRENTE, IN VIRTU’ DELL’ABILITAZIONE ESTERA E DELL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO CONCORSUALE (EX D.D.G. N. 85/2018) DELLA SCUOLA SECONDARIA, CON PERIODO DI PROVA SUPERATO – SCONGIURANDOSI IL PERICOLO DEL LICENZIAMENTO A RIDOSSO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO.

A seguito della camera di consiglio di fine Agosto 2022, il Consiglio di Stato (Roma, Sezione Settima), pienamente recependo le argomentazioni dello studio legale Esposito Santonicola, ha sospeso gli effetti della sentenza di primo grado che avallava il respingimento della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in Romania (AM56 e AM55), ritenendo che, nel caso di specie “l’intervenuta immissione in ruolo della appellante giustifica la concessione della invocata tutela… nelle more della definizione da parte dell’Adunanza plenaria delle questioni giuridiche sollevate con riferimento alla rilevanza da attribuire, ai fini della abilitazione all’insegnamento, ai titoli formativi conseguiti in Romania”… considerato che “la reiezione della istanza cautelare comprometterebbe la intervenuta immissione in ruolo, con il conseguente licenziamento della appellante…”.

Ad ogni modo, come illustrato in un precedente articolo (si veda l’apposito link: https://scuolalex.it/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-estere-per-linsegnamento-acquisite-in-spagna-abilitazione-allinsegnamento-sul-sostegno-classe-adss/), l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – massimo Consesso deputato, nella sede giudiziaria amministrativa, all’uniforme interpretazione del diritto – proprio con riferimento ai titoli abilitativi esteri, sarà chiamata a risolvere i seguenti quesiti:

  • Se sia consentito alle Autorità italiane, nel riconoscimento dei titoli conseguiti nei Paesi dell’Unione europea (anche da cittadini italiani), prescindere dalle valutazioni effettuate dalle Autorità degli Stati membri nei quali i predetti titoli sono stati rilasciati, procedendo autonomamente alla valutazione del percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE …, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità, per le Autorità italiane, di disporre a tal fine specifiche misure compensative)”;
  • In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove nel Paese membro dell’Unione Europea le Autorità del Paese nel quale il titolo è stato conseguitonon abbiano rilasciato, all’esito di tale percorso di formazione, un attestato di competenza o un titolo di formazione, ai sensi dell’articolo 13, par. 1, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE);
  • Se, in ultimo, ai fini del riconoscimento delle professioni non regolamentate, si possa prescindere dal requisito di cui all’art. 13, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in nome della invocata applicazione dei principi di libertà di circolazione e libertà di stabilimento.

Sul punto, si rimanda al seguente video:

La definizione delle riportate questioni risulterà assolutamente rilevante ai fini di una compiuta valutazione, nel merito, delle posizioni giuridiche di quanti, come l’odierna assistita, si vedranno, con ogni probabilità, riesaminare le pratiche di omologazione del titolo abilitativo estero, anche a seguito del descritto esito giudiziario cautelare.

Per info specifiche in merito al “RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO IL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE CHE HA RESPINTO LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE ESTERA” si inoltri WhatsApp, messaggio scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).

Si ricorda, infine, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.