PRONUNCIA CAUTELARE FAVOREVOLE, EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO (RICORSO 700), NON ESEGUITA DAL MINISTERO (U.S.R./U.S.P.).

QUALE TUTELA LEGALE ATTIVARE, PER FAR ESEGUIRE L’ORDINE GIUDIZIARIO…

Quesito/Consulenza informativa.

Buongiorno sono una docente in possesso del diploma AFAM che ha ottenuto – con il suo studio e tramite ricorso 700 – il reinserimento “a pieno titolo” nelle graduatorie di merito del concorso, bandito con D.D.G. n. 85/2018, per la classe AJ56 (strumento musicale PIANOFORTE nella scuola secondaria di primo grado).

Il provvedimento cautelare “tuttora valido ed efficace” è stato notificato al Ministero centrale e all’U.S.R.  a mezzo P.E.C. Alla notifica è seguita una specifica diffida rimasta, tuttavia, priva di riscontro.

Come posso costringere l’amministrazione scolastica – che non ha rispettato l’ordine di collocarmi nella graduatoria di merito concorsuale – ad inserirmi in graduatoria in tempi ristretti, per non perdere un sicuro e agevolato canale di reclutamento, evitando così di sottopormi, per lo stesso insegnamento, ad ulteriori concorsi?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente, 

Al fine di risolvere la sua problematica – che può concernere, genericamente, le posizioni di quanti risultino in possesso di un provvedimento cautelare favorevole (ex art. 700) rimasto ineseguito – è possibile presentare istanza, al Tribunale del Lavoro, nelle forme dell’art. 669 duodecies c.p.c.

Si tratta di una disposizione del codice processuale civile relativa alla “fase di attuazione dei provvedimenti cautelari”, non seguiti dalla spontanea esecuzione dei loro destinatari.

L’articolo in esame – volto, tra l’altro, ad attuare le misure relative ad obblighi di fare (in questo caso l’inserimento nella graduatoria di merito del concorso D.D.G. 85/2018) – rimette, allo stesso Magistrato che ha emanato il provvedimento urgente (d’inserimento in graduatoria) “rimasto ineseguito”, il compito di determinare con quali modalità il ministero si debba adeguare all’ordine giudiziario. 

A livello pratico, ben potrà il Magistrato procedente – investito del ricorso per l’esecuzione forzata della pronuncia cautelare – nominare un “Commissario ad acta”, quale ausiliario onerato di dare attuazione all’ordinanza cautelare, sostituendosi, quest’ultimo, all’Ufficio Scolastico, laddove inadempiente, materialmente provvedendosi a collocare l’interessato nella graduatoria di merito.

Per info specifiche in merito al RICORSO PER OTTENERE L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA DI MERITO CONCORSUALE O IN PRIMA FASCIA GPS “X I BENEFICIARI DI ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI (CAUTELARI O DI MERITO) RIMASTI INESEGUITI”, SI INOLTRI MESSAGGIO O AUDIO WHATSAPP AL 366 18 28 489 (NO TELEFONATE).