ESCLUSIONE PRIMA FASCIA GPS “ELENCHI AGGIUNTIVI” E RECUPERO DELL’AVVIAMENTO AL RUOLO “DA PRIMA FASCIA GPS” (DECRETO SOSTEGNI BIS).

SI PASSANO IN RASSEGNA DUE CASI PARTICOLARI “AVVINTI DA UN DESTINO COMUNE”, ILLUSTRANDO LE POSSIBILI TUTELE GIUDIZIARIE.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentile Avvocato, siamo due docenti abilitati all’insegnamento, esclusi dalla prima fascia GPS “elenchi aggiuntivi”, ergo avvinti da un comune destino…

CASO 1. La prima posizione concerne la vicenda di un “abilitato estero” (Romania), che ha conseguito il percorso denominato “PROGRAMULUI DE STUDI PSICHOPEDAGOGICE, NIVEL I E NIVEL II” ed ha presentato la domanda di omologa del titolo abilitante, presso la competente diramazione Ministeriale italiana, entro fine luglio 2021.

Posto che, con Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021, art. 1 comma 1, è stata prevista la possibilità (per i soggetti che avessero acquisito il titolo di abilitazione entro fine luglio 2021) di richiedere l’inserimento in un apposito “elenco aggiuntivo alle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) di prima fascia” – al fine di essere attinti, prioritariamente, quali supplenti, rispetto ai colleghi non abilitati – l’interessato ha domandato, per i suoi insegnamenti, l’inserimento nella prima fascia “elenchi aggiuntivi” delle graduatorie provinciali per le supplenze, presso l’ambito territoriale provinciale prescelto. La piattaforma telematica ministeriale gli ha consentito di inoltrare l’apposita istanza, rilasciandone una versione PDF.

Senonché, l’Ufficio Scolastico Regionale (Ambito Territoriale di interesse) – per il tramite della dirigente – con provvedimento protocollato, a seguito di rettifica dei precedenti decreti di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado, ha improvvisamente disposta l’esclusione dalla prima fascia aggiuntiva alle graduatorie provinciali per le supplenze. 

A supporto di tale esclusione, la diramazione periferica ministeriale ha addotto che emergerebbe, per il candidato, la presunta carenza del titolo di abilitazione all’insegnamento, requisito d’inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS, poiché risultante ancora “in attesa di riconoscimento”.

CASO 2. La seconda vicenda concerne la posizione di un docente A.F.A.M., che ha ottenuto – con provvedimento giudiziario cautelare non reclamato (ergo, tuttora valido ed efficace), emesso dal Giudice del lavoro di Messinaun accertamento dichiarativo sul possesso dell’abilitazione all’insegnamento, con conseguente inserzione nelle graduatorie “riservate agli abilitati”.

La citata decisione avrebbe dovuto consentirgli di ottenere l’immissione in ruolo, attraverso il canale di reclutamento denominato “I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze” (elenchi aggiuntivi “riservati ai neo abilitati”). 

Da un punto di vista normativo, infatti – ai sensi dell’art. 59 comma 4 Decreto Legge del 25/05/2021 N. 73, meglio noto quale “Decreto Sostegni Bis” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) – è stato previsto come “in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/22”, i posti comuni disponibili … sono assegnati per il ruolo…ai docenti che (alla pari del docente) dovevano risultare iscritti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (canale di reclutamento)… avendo conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2021. 

Eppure, malgrado l’insegnante abbia inoltrato, nelle tempistiche previste, domanda d’inclusione “negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia G.P.S. – indirizzata al Ministero centrale e all’Ambito Territoriale Provinciale di riferimento – in virtù dell’accoglimento giudiziario messinese, che ha formalizzato lo status di abilitato, nonché domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento (quale abilitato “con diritto all’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze”) – ex art. 59 comma 4 Decreto Legge del 25/05/2021 N. 73 – sempre indirizzata al Ministero centrale e all’Ambito Territoriale Provinciale, nessuna delle istanze de quo ha sortito effetto, eludendosi, conseguentemente, la decisione esecutiva cautelare “non reclamata” del Giudice del lavoro di Messina, contenente l’ordine d’inserimento nelle graduatorie “riservate agli abilitati, I Fascia G.P.S.”.

QUESITO COMUNE

Stando così le cose, le domandiamo: È POSSIBILE AVVIARE UN MIRATO RICORSO PER VEDERE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AD ESSERE INSERITI, NELLA QUALITÀ DI DOCENTI ABILITATI, NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE DI I FASCIA E, soprattutto, PER OTTENERE IL RECUPERO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO, ATTRAVERSO IL CANALE RECLUTATIVO DELLA I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE” (elenchi aggiuntivi “riservati ai neo abilitati”), in attuazione degli adempimenti prescritti dall’art. 59 Decreto Legge 73/2021 (c.d. “DECRETO SOSTEGNI BIS”)?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentili docenti, 

In presenza di specifiche condizioni, la risposta ai suoi quesiti è affermativa anche in termini di “recupero dell’avviamento al ruolo”.

RISPOSTA AL CASO 1. Partendo dalla vicenda del docente “abilitato all’estero” – con titolo abilitativo in fase d’omologazioneè possibile contestare, innanzi al competente Magistrato del Lavoro, il provvedimento di depennamento dagli “elenchi aggiuntivi alla I Fascia G.P.S.”, nei seguenti termini:

L’Ordinanza Ministeriale Madre, recante n. 60/2020- che ha materialmente istituito, lo scorso anno, le vigenti graduatorie provinciali per le supplenze – dalla quale sono promanati gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, all’art. 7 comma 4 lett. E, ha statuito che qualora il titolo di accesso (in graduatoria), conseguito all’estero, risultasse ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorreva semplicemente dichiarare di aver presentato la relativa domanda (d’omologa) alla Direzione Generale del competente Ministero, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento, per poter essere iscritti in graduatoria “con riserva di riconoscimento del titolo”.

Non si comprende, di conseguenza, come possa essere impedito, ai docenti abilitati all’estero, l’inserimento, quanto meno “con riserva”, nell’elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia, per la semplice circostanza che il “titolo abilitante europeo”, pur in presenza della domanda di riconoscimento/omologa, non sia risultato, ancora, formalmente validato in Italia.

RISPOSTA AL CASO 2. Per quanto concerne la posizione dell’insegnante fruitore del provvedimento cautelare non reclamato – emesso dal Giudice del lavoro di Messina e rimasto ineseguito – contenente l’accertamento dichiarativo sul possesso dell’abilitazione, con conseguente inserzione nelle graduatorie “riservate agli abilitati”, ben si potrà argomentare (al cospetto del Tribunale del Lavoro) come l’avvenuta elusione della pronuncia giudiziariadictum esecutivo contenente l’ordine d’inserimento nelle graduatorie “riservate agli abilitati, I Fascia G.P.S.”. – da parte dell’amministrazione scolastica, rappresenti un atto di “insurrezione istituzionale”, testualmente riportandosi un’espressione utilizzata dalla Sezione Giudiziaria di Siena, per vertenza d’analogo tenore, ordinanza ex art. 669 duodecies cpc, resa dal Giudice Delio Cammarosano).

RISPOSTA COMUNE

In merito alla possibilità di ottenere, dal Magistrato del Lavoro, IL RECUPERO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO, ATTRAVERSO IL CANALE RECLUTATIVO DELLA I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE – in attuazione degli adempimenti prescritti dall’art. 59 Decreto Legge 73/2021 (c.d. “DECRETO SOSTEGNI BIS”) – occorrerà dimostrare come il docente, allorché fosse stato correttamente inserito nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze” (elenchi aggiuntivi “riservati ai neo abilitati”) – in virtù dell’abilitazione estera (in fase d’omologazione), ovvero in attuazione dell’ordinanza “non reclamata” emessa dal Tribunale di Messina – avrebbe certamente partecipato all’iter reclutativo previsto “in via straordinaria”, per i posti disponibili assegnati ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2021.

Tale “onere probatorio” potrà essere assolto recuperando e allegando, in giudizio, i contingenti dei posti disponibili in organico, per l’avviamento al ruolo “ex art. 59 del D.L. 73/2021”, pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici (Ambiti Territoriali Provinciali interessati), dai quali è possibile evincere (per ogni classe di concorso/tipologia di posto) le disponibilità, laddove esistenti, sulle quali s’intende avviare il periodo di formazione e prova che precede, previo espletamento dell’esame d’idoneità finale, l’immissione in ruolo “con decorrenza giuridica 01 settembre 2021”. 

Per richiedere preventivi, ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, in merito al RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO X “REINSERIMENTO IN I FASCIA G.P.S. E RECUPERO RUOLO SOSTEGNI BIS”, si inoltri WhatsApp scritto o vocale al 366 18 28 489 (no telefonate).