Estromissione dal T.F.A. Sostegno VIII Ciclo dei Docenti con Tre Anni di Servizio negli Ultimi Cinque: Mancato Superamento della Prova Scritta e Ipotesi di Conflitto Normativo tra il Decreto Ministeriale n. 694/2023 e il Decreto Legislativo n. 59/2017 – Tutele legali.
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Si è manifestata, fin dall’inizio, l’ipotesi di un conflitto normativo tra il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) n. 694 del 30 maggio 2023 e il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 59. Quest’ultimo è stato successivamente modificato dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022 e dal Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74 del 21 giugno 2023.
L’articolo 18 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2017 stabilisce che i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, sul posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, possono accedere ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Questa posizione è stata ulteriormente rafforzata dall’articolo 5, comma 19, del Decreto Legge n. 44/2023.
In probabile contrasto con tale disposizione, il Decreto M.U.R. n. 694/2023, che autorizza i posti per l’attivazione dell’VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico per l’anno accademico 2022/2023, ha introdotto un requisito non indicato dal legislatore. Nello specifico, viene richiesto ai docenti con almeno tre anni di servizio sul posto di sostegno “negli ultimi cinque anni” di superare una selezione, composta da prove scritte e orali. Tale disposizione è considerata in conflitto con la normativa di grado superiore e, pertanto, potrebbe essere ritenuta illegittima secondo il principio di gerarchia delle fonti del diritto.
In termini gerarchici, la prevalenza dovrebbe essere data alla norma di rango superiore, ovvero al Decreto Legislativo n. 59/2017 e alle sue successive modifiche. L’intento del legislatore appare chiaro: valorizzare l’esperienza didattica acquisita dai docenti sul campo, permettendo loro un accesso diretto ai corsi di formazione specializzante.
Pertanto, si ritiene che i docenti con almeno tre anni di servizio sul posto di sostegno negli ultimi cinque, estromessi a seguito del mancato superamento della prova scritta per l’accesso al corso specializzante, abbiano il diritto di contestare gli esiti, in quanto ritenuti esenti dall’obbligo di sottoporsi alla selezione imposta dal Decreto Ministeriale n. 694/2023.
Infine, anche se il Decreto Interministeriale (M.U.R./M.I.M.) n. 691/2023 ha previsto una quota di riserva del 35% dei posti disponibili, per i docenti con almeno tre anni di servizio sul posto di sostegno, ciò non risolve il conflitto normativo esistente. La riserva dei posti, applicabile in caso di superamento della prova scritta e orale, non è equivalente all’accesso diretto ricavabile dalla norma di grado superiore. Nessuna nota ministeriale potrebbe legittimamente imporre l’obbligo di prove selettive in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 59/2017.
Per ulteriori dettagli sulle tutele legali a beneficio dei docenti con tre anni di servizio sul posto di sostegno negli ultimi cinque – estromessi dal T.F.A. Sostegno VIII Ciclo a seguito del mancato superamento della prova d’accesso scritta – è possibile inviare un messaggio WhatsApp, scritto o audio, al numero 3661828489. Attraverso questo servizio di consulenza legale, sarà possibile comunicare direttamente con gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.