DOCENTI DISABILI E ASSEGNAZIONE DI SEDE PER I VINCITORI DI CONCORSO NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA – TRIBUNALE DI CHIETI RICONOSCE LA PRIORITÀ “IN SEDE CONCORSUALE” NELLE SCELTE “EX LEGE 104/92 (ART. 3 COMMA 1) E 68/99”
Studio legale Esposito Santonicola
Gentili Avvocati,
sono una docente di scuola secondaria di primo grado, invalida civile grave con difficoltà motorie permanenti. Sono iscritta nelle liste del collocamento mirato (L. 68/99) e beneficio della Legge 104/92, pur non avendo il riconoscimento ex art. 3 comma 3.
Ho recentemente superato il concorso ordinario nella mia regione e sono stata avviata al ruolo per l’A.S. 2024/2025, ma mi è stata assegnata una sede di servizio distante dalla residenza, nonostante avessi indicato come prima preferenza la provincia in cui vivo.
Ho appreso che nella provincia di residenza esistevano posti disponibili per la mia classe di concorso, ma sono stati assegnati a colleghi “non riservisti”.
Data la condizione di salute, il viaggio quotidiano risulta molto gravoso e i medici mi hanno sconsigliato di affrontare lunghi tragitti. Ho già richiesto un’assegnazione più vicina al mio domicilio, ma mi è stato risposto che dovrò attendere la prossima mobilità, superato il periodo di prova e ottenuta la commutazione del contratto in rapporto lavorativo a tempo indeterminato.
Vorrei sapere se, in qualità di invalida civile e beneficiaria della L. 68/99, possa domandare l’assegnazione ad una sede nella mia provincia di residenza, eventualmente facendo valere in fase giudiziaria tale diritto.
È possibile ricorrere in via d’urgenza per ottenere una sede più vicina al mio domicilio? Grazie per l’attenzione.
Risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gentile Prof.ssa,
La ringraziamo per averci sottoposto il Suo quesito, che tocca un tema di grande rilevanza, ovvero la tutela effettiva del diritto al lavoro delle persone con disabilità, nel delicato bilanciamento con le esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica.
Riteniamo doveroso informarLa che, poche ore fa, il Tribunale di Chieti (Sezione Lavoro), ha accolto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal nostro studio legale per una docente in situazione del tutto analoga alla Sua, riconoscendole il diritto all’assegnazione di una sede di servizio nella provincia di residenza.
Nel caso specifico, una docente invalida civile e iscritta nelle liste del collocamento mirato ex L. 68/99, dopo aver superato il concorso, si era vista assegnare una sede di servizio in una provincia diversa da quella di residenza, nonostante avesse espresso come prima preferenza la propria provincia e vi fossero posti disponibili.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo, con una motivazione articolata, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all’attribuzione prioritaria di una sede nella provincia richiesta, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere immediatamente alla sua assegnazione in tale provincia, superando così sia l’assegnazione iniziale sia il vincolo triennale previsto per i neo-immessi in ruolo.
L’ordinanza del Tribunale di Chieti ha chiarito alcuni punti fondamentali, che risultano a nostro parere invocabili per la Sua situazione:
- Le quote di riserva vanno applicate a livello provinciale – La legge n. 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, impone alle Pubbliche Amministrazioni di riservare una quota dei posti disponibili (7%) ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. Questa quota di riserva deve essere rispettata non solo a livello regionale ma anche a livello provinciale, dovendo il datore di lavoro pubblico rispettare la quota di riserva prevista dall’art. 3 della stessa legge nella singola unità produttiva.
- Diritto di scelta prioritaria della sede per i disabili – L’art. 21 della legge n. 104/92 stabilisce espressamente che “la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi […], assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”. Questo diritto è autonomo e distinto rispetto alle tutele previste dall’art. 33 della stessa legge per i disabili in situazione di gravità. Pertanto, anche senza il riconoscimento della gravità (art. 3 comma 3), Lei può avvalersi di questo diritto di precedenza nella scelta della sede.
- Obbligo di accomodamenti ragionevoli – A seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 4 luglio 2013, C-312/2011), il legislatore ha introdotto nel d.lgs. n. 216 del 2003 il comma 3-bis dell’art. 3, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di “adottare accomodamenti ragionevoli” per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. L’assegnazione ad una sede di servizio vicina al proprio domicilio rientra certamente tra gli “accomodamenti ragionevoli” che l’amministrazione scolastica è tenuta ad adottare.
- Prevalenza del diritto di riserva sull’ordine di graduatoria – Il Tribunale ha chiarito che le assunzioni obbligatorie costituiscono per loro natura un’eccezione ai criteri di merito puro, giustificata dall’esigenza di tutela delle categorie protette. Pertanto, i posti riservati ai sensi della L. 68/99 devono essere attribuiti ai candidati aventi diritto anche in deroga all’ordine di graduatoria, entro i limiti percentuali previsti (cfr. Cass. SS.UU. n. 4110/2007).
- Periculum in mora e tutela della salute – Il giudice ha riconosciuto che la permanenza presso una sede di lavoro distante dal luogo di residenza renderebbe eccessivamente gravoso lo svolgimento dell’attività lavorativa per un docente con disabilità, con il serio rischio di un aggravamento delle condizioni di salute. Questo elemento integra il requisito del “periculum in mora” necessario per l’accoglimento di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Perinformazioni e tutele legali in merito alla “assegnazione prioritaria di sede per docenti con disabilità e applicazione delle quote di riserva provinciali” – e per approfondire i contenuti della recentissima pronuncia giudiziaria resa dal Tribunale del Lavoro di Chieti “in merito all’assegnazione della sede, nella provincia di residenza, in fase concorsuale” – è possibile inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489. L’interessato/a riceverà una risposta vocale diretta dai legali Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola.
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