Studio legale Esposito Santonicola

Buongiorno. Sono un insegnante italiano che ha conseguito in Spagna la specializzazione per le attività di sostegno didattico.

Mi trovo ora in una situazione di grande incertezza: il recente Decreto Ministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 sembra precludermi l’accesso ai percorsi formativi INDIRE dedicati al sostegno, a causa del fatto che la mia specializzazione è stata ottenuta all’estero “in ritardo rispetto alle tempistiche Indire”.

In particolare, mi verrebbe impedito di iscrivermi ai corsi di specializzazione sul sostegno (organizzati da INDIRE), che pure sarebbero stati pensati per docenti nella mia condizione, avendo presentato domanda di riconoscimento dopo il 1° giugno 2024.

Vorrei capire quali sono le ragioni di questa esclusione e la ratio di tale decreto. Soprattutto, ho interesse a sapere come posso tutelarmi: è possibile impugnare il decreto ministeriale per disparità di trattamento? Su quali basi giuridiche potrei fondare un ricorso contro il diniego di accesso ai corsi INDIRE?

Inoltre, vorrei indicazioni sul da farsi: quando e come conviene agire per difendere i miei diritti (ad esempio, mi conviene presentare comunque domanda di iscrizione ai corsi, rischiando poi l’esclusione, pur di creare i presupposti per un ricorso, evitando però di rendere dichiarazioni non veritiere)? Vi ringrazio per l’attenzione e spero in un chiarimento autorevole ma chiaro su come procedere.

Risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La situazione descritta dal docente deriva direttamente dal contenuto del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in attuazione dell’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito con modifiche dalla L. 106/2024). Tale decreto ha istituito percorsi formativi specifici (c.d. “corsi INDIRE” o universitari) rivolti ai docenti che hanno conseguito all’estero la specializzazione sul sostegno e sono ancora in attesa di riconoscimento del titolo in Italia.

La finalità (ratio) dichiarata del provvedimento è di fronteggiare la carenza di insegnanti di sostegno qualificati, consentendo a questi docenti con titolo estero di ottenere rapidamente una specializzazione valida in Italia, attraverso un percorso integrativo abbreviato.

In altri termini, il decreto offre a tali docenti una sorta di “sanatoria” formativa: possono accedere a un corso di specializzazione italiano (48 o 36 crediti, a seconda dell’esperienza di servizio) per conseguire un titolo spendibile sul territorio nazionale senza attendere oltre l’esito del riconoscimento.

Tuttavia, condizione imprescindibile per usufruire di questa opportunità è rinunciare formalmente a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero pendente.

Questa scelta legislativa – certamente gravosa – è giustificata dal Ministero con l’esigenza di evitare duplicazioni di procedure: in pratica, si chiede al docente di abbandonare il percorso di riconoscimento avviato (spesso lungo e incerto) in cambio dell’accesso al nuovo percorso formativo nazionale accelerato.

Va sottolineato che il DM 77/2025 non si applica indistintamente a tutti i docenti specializzati all’estero: in particolare possono accedere ai corsi solo coloro che, oltre ad aver completato un percorso di specializzazione all’estero di almeno 1500 ore, abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo prima del 1° giugno 2024 e si trovino, alla medesima data, in una situazione di stallo procedurale (ossia senza risposta oltre i termini di legge per la conclusione del procedimento, oppure addirittura con un ricorso giurisdizionale pendente per la mancata decisione dell’Amministrazione). Questo significa, in concreto, che il decreto escluderebbe tutti i docenti che hanno avviato la procedura di riconoscimento dopo il 1° giugno 2024, oppure i cui 120 giorni canonici per la definizione dell’istanza non fossero ancora decorsi a tale data.

Purtroppo, il caso prospettato rientra proprio tra gli esclusi: avendo conseguito la specializzazione in Spagna, il docente ha presentato l’istanza di riconoscimento in Italia in un momento successivo al termine fissato (oppure non è rimasto in attesa per un periodo così lungo da configurare l’inerzia amministrativa richiesta). Di conseguenza, in base al DM 77/2025 gli sarebbe precluso l’accesso ai percorsi INDIRE, nonostante il possesso di un titolo identico a quello acquisito dal colui che, invece, possa accedervi.

La differenza di trattamento, introdotta dal DM 77/2025, sarebbe giustificata secondo il ministero.

Da un lato abbiamo docenti con titolo di sostegno estero (in attesa di riconoscimento da tempo) ammessi a frequentare i nuovi corsi; dall’altro, docenti con lo stesso titolo estero ma esclusi solo perché la loro domanda di riconoscimento è più recente o non ancora “sufficientemente pendente”.

La distinzione basata su un termine temporale amministrativo solleva forti dubbi di legittimità e ragionevolezza.

In effetti, buona parte dei docenti specializzati all’estero si trovano in una situazione analoga: possiedono un percorso formativo completo svolto in un Paese dell’UE, rivendicano il diritto a veder valutato il proprio titolo ai fini dell’esercizio della professione in Italia e, nelle more, affrontano il fabbisogno delle scuole italiane di docenti di sostegno qualificati. Se alcuni vengono ammessi al percorso integrativo e altri no, sorge il sospetto di una disparità di trattamento non giustificata da effettive differenze sostanziali.

Dal punto di vista giuridico, un atto amministrativo generale come il decreto ministeriale in questione deve rispettare il principio di eguaglianza e di imparzialità, evitando discriminazioni irragionevoli tra soggetti appartenenti alla medesima categoria.

Nel caso concreto, il criterio selettivo adottato (data di presentazione dell’istanza di riconoscimento e decorso di un certo termine) potrebbe essere censurato per arbitrarietà. Infatti, non risulta immediatamente evidente perché un docente che ha presentato domanda di riconoscimento il 30 maggio 2024 meriti un trattamento diverso rispetto a chi l’ha presentata prima.

Entrambi hanno un titolo conseguito all’estero e, ipotizziamo, analoghe competenze; e in entrambi i casi l’Amministrazione potrebbe non aver ancora concluso il procedimento di riconoscimento. La

ratio originaria – dare priorità a chi attende da più tempo – può spiegare l’intento, ma non necessariamente legittima una esclusione totale dei “ritardatari”. Un confine cronologico così netto rischia di essere considerato non proporzionato e lesivo del principio di parità di accesso.

Proprio tali profili di illegittimità potrebbero tradursi in un ricorso al TAR del Lazio contro il DM 77/2025, nella parte in cui preclude la partecipazione ai corsi INDIRE ai docenti con abilitazione di sostegno estera che abbiano presentato domanda di riconoscimento dopo il 1° giugno 2024 (o che a tale data non avessero ancora maturato 120 giorni di attesa).

Questo ricorso evidenzierebbe proprio la discriminazione subita dai docenti nella Sua situazione e mira a ottenerne l’ammissione ai percorsi formativi.

In sintesi, vi sono validi motivi per ritenere che il DM 77/2025, limitatamente a queste clausole escludenti, sia viziato da eccesso di potere (per irragionevolezza e ingiustificata disparità) e/o da violazione di legge, in quanto contrasterebbe con principi superiori dell’ordinamento.

Per impugnare il diniego di accesso ai corsi e le disposizioni del DM 77/2025, occorrerebbe far leva su una serie di fonti normative di rango primario e secondario che tutelano la posizione del docente e sanciscono l’illegittimità di trattamenti diseguali. In particolare, i riferimenti chiave sono:

Direttiva UE 2005/36/CE e D.Lgs. 206/2007 (riconoscimento delle qualifiche professionali): costituiscono la base giuridica che garantisce ai cittadini europei il diritto al riconoscimento dei titoli professionali ottenuti in un altro Stato membro. Il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna rientra in tali previsioni, essendo un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno (figura professionale regolamentata) nell’ordinamento estero. Il Decreto 77/2025, imponendo la rinuncia al procedimento di riconoscimento, di fatto deroga e ostacola il normale iter previsto da questa normativa europea. Nel ricorso si potrebbe dunque richiamare il principio UE della reciprocità delle qualifiche, evidenziando che il docente ha diritto a un’equa valutazione del proprio titolo estero e ad eventuali misure compensative proporzionate (come potrebbe essere un corso integrativo), senza subire discriminazioni temporali arbitrarie.

Costituzione italiana – art. 3 e art. 97: costituiscono il fondamento ultimo della legittimità di ogni atto normativo e amministrativo. L’art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale, imponendo che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo dalla legge, a meno che una differenziazione sia ragionevolmente giustificata da una causa oggettiva. Nel caso in esame, la discriminazione basata sulla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento appare potenzialmente in contrasto con l’art. 3, poiché separa in maniera artificiosa situazioni uguali. L’art. 97 Cost. afferma i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, obbligando l’amministrazione a operare con efficacia, equità e senza favoritismi o ingiuste esclusioni.

Oltre al ricorso amministrativo tradizionale, esiste la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale riguardo alla normativa che ha originato questa disparità. In pratica, durante il giudizio davanti al TAR, si potrà chiedere al giudice di rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione sulla conformità dell’art. 7 del D.L. 71/2024 (o della sua interpretazione) ai principi della Carta. Come accennato, i profili di incostituzionalità riguarderebbero principalmente l’art. 3 Cost. (uguaglianza) e l’art. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento).

La Corte Costituzionale potrebbe essere chiamata a decidere se una norma che esclude da un percorso abilitante dei docenti abilitati all’estero per motivi meramente temporali sia compatibile con il principio di eguaglianza. Analogamente, si potrebbe prospettare la violazione dell’art. 97 Costituzione, poiché una siffatta esclusione potrebbe non rispondere a criteri di buona amministrazione (in quanto sacrifica potenziali risorse umane utili alla scuola pubblica senza una ragione di merito).

Per tutelare concretamente i propri diritti, il docente interessato dovrebbe agire su due fronti paralleli: quello amministrativo (partecipando alla procedura di iscrizione ai corsi) e quello giurisdizionale (valutando il ricorso al TAR).

Anzitutto, è consigliabile presentare comunque domanda di partecipazione ai corsi INDIRE (o universitari convenzionati) entro i termini previsti dal bando che verrà emanato in attuazione del DM 77/2025. Questa mossa sarebbe opportuna per diversi motivi. In primo luogo, consentirebbe di manifestare formalmente il proprio interesse a partecipare al percorso formativo: qualora in futuro (per effetto di un ricorso amministrativo o di un intervento normativo) venissero ampliati i criteri di ammissione, aver presentato domanda permetterebbe di essere immediatamente considerati. In secondo luogo – e soprattutto – la presentazione della domanda sarebbe utile in vista del ricorso: se, come probabile, la domanda verrà respinta o dichiarata inammissibile perché il candidato non rientra nei requisiti fissati dal DM 77/2025, tale provvedimento di esclusione costituirà l’atto amministrativo concreto da impugnare. In altre parole, si avrà nero su bianco la lesione subita (il diniego di accesso al corso), che potrà essere impugnata davanti al giudice amministrativo. Naturalmente, nel presentare la domanda il docente dovrà astenersi da qualsiasi dichiarazione non veritiera che potrebbe avere conseguenze ben più gravi (annullamento d’ufficio dell’eventuale corso svolto, sanzioni penali per false dichiarazioni, ecc.) e rischierebbe di compromettere anche la posizione nel ricorso. Dunque, si procederà in buona fede: si presenti la domanda di iscrizione, segnalando i propri titoli e requisiti effettivamente posseduti.

Parallelamente, sarebbe necessario predisporre e depositare il ricorso al TAR Lazio nei termini di legge.

In sede di ricorso, come detto, si chiederà l’annullamento parziale del DM 77/2025 nella parte in cui ha negato l’accesso ai corsi al ricorrente, per i motivi di violazione di legge e di principi costituzionali sopra esposti. Si potrà anche avanzare istanza cautelare (sospensiva) per cercare di ottenere, già in via provvisoria, l’ammissione con riserva del docente al corso in attesa della decisione di merito: questo perché i corsi avranno una durata breve (non meno di quattro mesi) e dunque è essenziale non perdere il treno qualora il giudizio dovesse durare a lungo.

Se il TAR dovesse accogliere la sospensiva, il docente ricorrente potrebbe frequentare il percorso in via provvisoria; se poi nel merito il ricorso sarà vinto, la sua posizione verrà definitivamente sanata.

In definitiva, sarebbe opportuno agire su entrambi i piani: aderire alla procedura senza rinunciare ai propri diritti, e contestualmente impugnare il decreto che genera la discriminazione. Questa condotta prudente tutela il docente in ogni evenienza: sia nella prospettiva di ottenere giustizia in giudizio, sia nel malaugurato caso in cui i ricorsi non abbiano successo (eventualità nella quale il docente avrà comunque mantenuto attiva la propria domanda di riconoscimento estero, che potrà seguire il suo corso ordinario fino a positiva conclusione).

Per informazioni e tutele legali in merito all'”accesso ai corsi INDIRE per docenti con specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e presentazione di domanda di riconoscimento fuori termine” – e per approfondire le possibilità di impugnazione del Decreto Ministeriale n. 77/2025, nella parte in cui preclude la partecipazione ai percorsi formativi INDIRE ai docenti con titolo estero che hanno presentato domanda “fuori termine” – è possibile inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489. L’interessato/a riceverà una risposta vocale diretta dai legali Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola.

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