A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

IL CASO:

Un collaboratore scolastico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riceve un decreto di rettifica del punteggio relativo ai servizi paritari, dichiarati nella domanda d’inserimento in III Fascia A.T.A.

Tuttavia, il dipendente ha già raggiunto le due annualità di servizio statale, che hanno portato all’immissione in ruolo attraverso le graduatorie “A.T.A. 24 mesi”.

Oltre a sostenere la validità dei titoli di servizio paritari, oggetto di rettifica dei punteggi, come potrà l’interessato difendere la sua posizione, in caso di licenziamento?

Dimostrando che avrebbe ottenuto le convocazioni, necessarie per raggiungere i 24 mesi di servizio statale e la conseguente immissione in ruolo, anche senza il punteggio derivante dal servizio paritario.

La Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro (da ultimo, sentenze n. 22673/20 e 32574/2021) ha, infatti, stabilito che la decadenza dal servizio si verifica solo quando l’impiego non sarebbe stato ottenuto in assenza dell’errata dichiarazione.

Dunque, se l’assenza del punteggio relativo al servizio paritario non avesse impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro, il licenziamento, basato sulla non validazione di tale servizio, dovrebbe essere considerato illegittimo.

Per contestare/impugnare i licenziamenti del personale ATA derivanti dalla decurtazione di punteggi, per i servizi paritari “assolutamente non decisivi ai fini degli incarichi”, si consiglia di inviare ai legali Esposito Santonicola un messaggio WhatsApp (scritto o audio) al numero 3661828489. Riceverete una risposta personalizzata.

È altresì disponibile il numero fisso dello studio legale Esposito Santonicola 081 19 18 99 44, nelle seguenti fasce orarie:

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