RECUPERO PUNTEGGIO RIFERITO AL “SERVIZIO PARITARIO, NON COPERTO DA CONTRIBUZIONE” E RICONOSCIMENTO, IN TERMINI ECONOMICI, DELLE ULTERIORI RETRIBUZIONI, FINO AL 31 AGOSTO 2019, MAI PERCEPITE A CAUSA DEL LICENZIAMENTO

IMPORTANTE SENTENZA EMESSA, IN POCHI MESI, DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO.

IL MANCATO VERSAMENTO PREVIDENZIALE, IN QUANTO INADEMPIMENTO ASCRIVIBILE AL DATORE DI LAVORO, NON DEVE RICADERE SULL’INCOLPEVOLE DIPENDENTE SCOLASTICO– QUESTA L’ESSENZA DEL NUOVO PRONUNCIAMENTO GIUDIZIARIO, PER  UN A.T.A. ASSISTITO DAI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.

La parte ricorrente, precaria A.T.A. TERZA Fascia, al momento dell’inserzione in graduatoria (ultimo aggiornamento), aveva dichiarato tutto il servizio prestato presso una scuola paritaria, ottenendo, grazie al punteggio riconosciuto, nuova supplenza, fino al 31.08.2019, per 36 ore settimanali-profilo collaboratrice scolastica.

Sennonché il Dirigente, effettuati alcuni controlli, non convalidava il “servizio paritario”, in quanto sprovvisto della contribuzione, rettificando il punteggio, con decreto, per tutti i profili professionali (collaboratrice scolastica, assistente amministrativa e tecnica), licenziando la dipendente.

Costei, ritenendo di aver subito un danno ingiusto, conseguenza dell’inadempimento datoriale (omesso versamento dei contributi), si è rivolta alla Magistratura civile milanese, territorialmente competente, in ragione del “pubblico servizio”, effettivamente esercitato, nella scuola paritaria, anche se sprovvisto della contribuzione.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, patrocinatori della causa, hanno argomentato come l’infrazione datoriale (eventualmente imputabile al Direttore della Scuola Paritaria) attenga ad obblighi, nei riguardi dell’INPS, che sfuggono alla sfera di controllo dei dipendenti, valendo, per l’assegnazione del punteggio, il lavoro materialmente svolto.

Ebbene, si è domandata, in giudizio, la disapplicazione del provvedimento di decurtazione punteggio, maturato sui profili citati ed il riconoscimento delle retribuzioni corrispondenti ai servizi, interrotti per licenziamento, che l’esponente doveva prestare, presso l’ I.C….. milanese, quale collaboratrice scolastica, 36 ore settimanali, scadenza contratto 31.08.2019.

Investito della questione, il Giudice lombardo Francesca Saioni, in data 26 Novembre 2019, condividendo pienamente le richieste avanzate dagli avv.ti, ha così deciso:

  • Accerta e dichiara l’illegittimità del decreto……emesso dal Dirigente Scolastico dell’I.C……di Milano;
  • Conseguentemente, ordina, all’Amministrazione resistente, di attribuire alla ricorrente il punteggio, di cui all’allegato n. 3, pari a 10,5, per il profilo di assistente amministrativo/Tecnico e pari a 21,8, per quello di collaboratore scolastico;
  • Condanna, l’Amministrazione resistente, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, quantificato in misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito, nei periodi Dicembre 2018 – Febbraio 2019 e Marzo 2019 – 31 Agosto 2019.

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RISPONDERÀ DIRETTAMENTE IL LEGALE, IN MEDIA ENTRO SETTE GIORNI DALL’INVIO DEL QUESITO.