POSSIBILE RICORSO AMMINISTRATIVO.

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili Avvocati Esposito e Santonicola,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che ridefinisce il percorso universitario e accademico per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Questa normativa dettaglia le condizioni e le procedure per chi aspira a ottenere abilitazioni aggiuntive in diverse classi di concorso o livelli di istruzione.

È specificato che un docente già specializzato con T.F.A. Sostegno può conseguire un’ulteriore abilitazione, a condizione di possedere il titolo di studio idoneo per la classe di concorso desiderata e di aver acquisito 30 CFU (Crediti Formativi Universitari o Accademici), che possono essere ottenuti anche online.

Tuttavia, questa opportunità non sembra essere estesa agli “abilitati su materia”. Ciò significa che, essendo abilitata per la classe A045, potrei acquisire 30 CFU per abilitarmi in altri insegnamenti di posto comune (come A046, A047, A021), ma non avrei la possibilità di specializzarmi sul sostegno attraverso i 30 CFU.

La mia preoccupazione deriva dalla saturazione di molte classi di concorso. Di conseguenza, nella qualità di precaria, mi chiedo se valga la pena investire 2.000 euro per ottenere abilitazioni in altre classi del posto comune, quando le opportunità di insegnamento potrebbero essere limitate.

Inoltre, vorrei sapere se, a suo avviso, sarebbe possibile apportare una modifica alla normativa. In particolare, se un docente specializzato sul sostegno può ottenere un’abilitazione su materia con 30 CFU, perché un docente già abilitato su materia non dovrebbe conseguire una specializzazione sul sostegno seguendo lo stesso percorso?

In attesa di un suo riscontro, la ringrazio anticipatamente.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile docente,

Il riferimento normativo da lei citato è contenuto nell’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 224 del 25-9-2023). La norma, intitolata “Conseguimento di ulteriori abilitazioni”, al comma 1, stabilisce: “Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”.

Orbene, premesso che la possibilità di apportare una modifica alla normativa dipende dalla volontà politica, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) potrebbe essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per lamentare la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, laddove non consente agli “abilitati su materia” di accedere a un’opportunità formativa, che si traduce in una concreta chance professionale, concessa invece ai docenti specializzati con TFA Sostegno.

Ciò al fine di conseguire una specializzazione sul sostegno attraverso i 30 CFU, in linea con le richieste da lei avanzate.

Per ulteriori informazioni sulle tutele legali dei docenti abilitati che vogliano specializzarsi con 30 CFU, è possibile inviare un messaggio WhatsApp, sia scritto che audio, al numero 3661828489. Gli Avvocati Esposito e Santonicola risponderanno con un vocale personalizzato.