DALL’ABILITAZIONE AFAM AL RUOLO (EX D.D.G. 85/2018), FINO ALLA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA, PER EVITARE IL VINCOLO DELLA MOBILITA’…

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentile Avvocato,

Sono un docente AFAM, in possesso del diploma di pianoforte secondo il Vecchio Ordinamento, nonché del diploma di maturità. Questi titoli consentono l’accesso alle classi di concorso A029, A030, AJ55 e AJ56.

Il diploma musicale, ottenuto secondo il previgente ordinamento, è stato dichiarato abilitante all’insegnamento con pronuncia giudiziaria emessa dal Magistrato del Lavoro di Messina, dott.ssa Aurora La Face.

A seguito di ciò, ho presentato domanda per partecipare al concorso straordinario bandito con D.D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018, riservato ai docenti abilitati all’insegnamento, presso la Regione Campania.

Nonostante l’ammissione alla procedura di reclutamento e il superamento della fase valutativa concorsuale, sono stato escluso dalla graduatoria di merito.

Desidero sottolineare che la Regione Campania, responsabile della procedura assunzionale, si è avvalsa della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Siciliano per l’espletamento delle prove concorsuali, per ragioni d’aggregazione territoriale.

Alla luce del danno da perdita di chance, ho presentato un nuovo ricorso presso il suo studio legale contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, chiedendo di essere inserito nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018, Regione Campania, per la classe d’insegnamento di Strumento Musicale. La Magistratura del Lavoro di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, ha emesso una sentenza favorevole, così motivata:

• Il Tribunale di Messina aveva riconosciuto che il titolo detenuto fosse abilitante all’insegnamento. Pertanto, il Ministero, nel rispetto della decisione giudiziaria, avrebbe dovuto accettare la domanda di partecipazione al concorso bandito con D.D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018, poiché l’istante vantava il diritto di partecipare in virtù dei titoli posseduti, correttamente indicati nella domanda concorsuale.

P.Q.M. “Riconosce e dichiara il diritto all’inserimento nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018, Regione Campania, per la classe d’insegnamento Strumento Musicale nella scuola secondaria di primo grado. Ordina alla parte resistente di inserire il nominativo nella graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018, Regione Campania e di procedere con gli atti conseguenziali”.

La decisione giudiziaria è stata eseguita dall’amministrazione scolastica. Infatti, in seguito alla sentenza del Tribunale di Napoli, è stato disposto il mio inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito del Concorso D.D.G. 85/2018 per la Regione Campania, per la Classe Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado.

Di conseguenza, sono stato reinserito, seppur tardivamente, nella suddetta graduatoria in virtù della citata sentenza, ottenendo l’immissione in ruolo presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Tuttavia, l’iniziale esclusione dalle graduatorie del Concorso D.D.G. 85/2018, approvate entro il 31 dicembre 2018, ha rappresentato, a mio avviso, una grave illegittimità.

Se non fossi stato ingiustamente estromesso dalla graduatoria di merito, avrei ottenuto l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dall’A.S. 2019/20, ovvero dal 01 settembre 2019.

Considerando che l’immissione in ruolo è stata posticipata a settembre 2023, con decorrenza giuridica del 01/09/2023, a causa della mia iniziale esclusione dalla graduatoria concorsuale, potrei chiedere al giudice del lavoro la retrodatazione, ai fini giuridici, della nomina in ruolo a decorrere dal 01 settembre 2019? Ciò al fine di evitare la sottoposizione, nella procedura di mobilità, al vincolo triennale imposto ai docenti considerati neoassunti

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Gentile Docente,

La tutela legale da Lei richiesta, relativa al diritto all’assunzione e alla conseguente nomina giuridica “dall’A.S. 2019/20”, potrebbe essere articolata come segue:

• Il D.D.G. n. 85 del 2018 ha indetto un reclutamento “a tempo indeterminato” per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il Decreto Ministeriale n. 631 del 2018, che ha stabilito le disposizioni sulla procedura del concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito con D.D.G. n. 85/2018, prevedeva ai commi 1 e 2 che gli aspiranti insegnanti, collocati a pieno titolo in graduatoria “entro il 31 dicembre 2018” (come sarebbe stato il Suo caso senza l’illegittima esclusione), selezionassero gli ambiti territoriali di interesse per l’assunzione “con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/20“, ovvero dal 01 settembre 2019. I posti a loro spettanti avrebbero dovuto essere riservati per le operazioni di immissione in ruolo “per l’anno scolastico 2019/20”.

Sarà essenziale dimostrare la Sua collocazione “a pieno titolo” nella graduatoria concorsuale entro il 31 dicembre 2018, prima del depennamento, e l’eventuale circostanza che un altro docente, nella stessa graduatoria, sia stato convocato per la scelta della sede con immissione in ruolo a partire dall’A.S. 2019/20.

• Adottando tale strategia, sarà possibile rivendicare il riconoscimento degli effetti giuridici della nomina “dalla stessa data attribuita a coloro che, nell’identica procedura di assunzione, erano stati nominati tempestivamente”. Ciò comporterebbe una rettifica della data di decorrenza giuridica della nomina sul contratto a tempo indeterminato, spostandola dal 01 settembre 2023 al 01 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni sulle “TUTELE LEGALI PER LA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA IN RUOLO, PER I DOCENTI AFAM REINSERITI IN GRADUATORIA DI MERITO CONCORSUALE EX D.D.G. 85/2018”, potete inviare un messaggio, sia scritto che audio, tramite WhatsApp al numero 3661828489. Gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola saranno lieti di rispondervi con un messaggio vocale personalizzato.