DUPLICE ACCOGLIMENTO: ABILITAZIONE COMPARTO AFAM!

NUOVA DOPPIA VITTORIA, PRESSO LE SEZIONI LAVORO DEI TRIBUNALI DI TIVOLI E PARMA, DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA.

Gentili docenti, si rende noto l’esito del primo giudizio:

A) RICORSO EX ART. 700 C.P.C., PROVVEDIMENTO EMESSO IL 07.06.2018.

TRIBUNALE DI TIVOLI, SEZIONE LAVORO, RECENTISSIMA PRONUNCIA.

Il tribunale del lavoro, Giudice dott.ssa Irene Sandulli, ha dichiarato, in fase cautelare, il diritto di due ricorrenti (docenti AFAM), in possesso del diploma di scuola superiore (maturità)  congiunto al diploma accademico rilasciato dalle “Istituzioni di alta cultura” rientranti nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto sulle classi AFAM interessate.

Per il Magistrato: “Il tenore logico-testuale e la ratio delle suddette previsioni induce, in particolare, a concludere che: a) il diploma Afam vecchio ordinamento è equipollente ai diplomi di II livello in virtù dell’art. 1 c. 107, l. 228/2012 b) ergo, non appare razionalmente comprensibile la scelta ministeriale di attribuire valore abilitante, come titolo equipollente, al solo diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e non anche quello rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o prima del 1999 o al termine di un “percorso” riferibile a tale sistema (ante innovazioni ex l. 228/2012), derivando dalla mancata inclusione di quest’ulteriore titolo, pur parificato a diplomi di II livello e quindi teoricamente idoneo, un’irragionevole diversificazione degli aspiranti posti in III fascia, muniti di diploma afam (v. ampia giurisprudenza di merito sul punto, ex multis, Trib. Pavia del 14.9.2015; Trib. Benevento del 23.1.2015, Trib. Salerno del 26.1.2017).”.

Ed ancora: “Quanto al periculum in mora, la notoria indizione di continue procedure concorsuali nel comparto scuola per il reclutamento dei docenti in vista dell’incipiente anno scolastico, implicanti determinati requisiti di accesso e funzionali a possibili assunzioni e/o stabilizzazioni degli aspiranti, rende non meramente astratto, ma concreto ed attuale l’interesse cautelare degli istanti, i quali diversamente sarebbero penalizzati nella partecipazione e, per essa, nelle chances di superamento, incidente sulla dimensione professionale del soggetto….”.

B) QUANTO ALLA DECISIONE DI MERITO, CI RIFERIAMO AD UNA  SENTENZA DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI PARMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE ROBERTO PASCARELLI, SEMPRE IN DATA 07 06 2018, A BENEFICIO DI ALTRI DUE DOCENTI AFAM.

Per il giudicante, la valenza del titolo, di per sé abilitante all’insegnamento per i diplomi AFAM, determina il diritto all’inserimento nella seconda fascia graduatorie d’istituto.

RICORDIAMO, A TUTTI I DOCENTI AFAM, LA CONCRETA POSSIBILITÀ, IN APPELLO, DI PUNTARE A RIBALTARE QUEGLI ESITI, PROVVISORIAMENTE NEGATIVI, MATURATI IN ALCUNI FORI GIUDIZIARI.

 A TUTELA DI QUANTI VOLESSERO CONFERIRE NUOVO MANDATO, SAREMO PIENAMENTE DISPONIBILI A PATROCINARE LE NOSTRE AZIONI INNANZI A TUTTE LE CORTI DI APPELLO ITALIANE.

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SI RAMMENTA COME SIA ANCORA POSSIBILE, SEMPRE A BENEFICIO DEI DOCENTI DEL COMPARTO A.F.A.M. (CONSERVATORIO O BELLE ARTI) ADERIRE AL NUOVO RICORSO CHE MIRA A CONSENTIRE L’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO 2018 (ATTIVATO DOPO L’APERTURA DELLE “FINESTRE SEMESTRALI”).

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I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola