INIZIATIVA LEGALE IN PREADESIONE, PER I DOCENTI DI RUOLO E PRECARI, CON SERVIZIO STATALE MATURATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Come noto, numerosi insegnanti sono stati sistematicamente utilizzati dal Ministero in attività di docenza, mediante la stipula dei contratti a tempo determinato.

Gli stessi hanno maturato, negli anni scolastici d’interesse, un numero di giorni di ferie “superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni, definite dal calendario scolastico regionale”.

IN MERITO AL DIRITTO A PERCEPIRE L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA (MONETIZZAZIONE) PER I GIORNI DI FERIE NON GODUTI…

La Corte d’Appello di Torino (Sezione Lavoro) ha ritenuto che i giorni di ferie complessivamente maturati dal docente, rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico), debbano dar luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (monetizzazione);

Per il Tribunale del Lavoro di Milano, l’indennità sostitutiva delle ferie partecipa di una duplice natura, sia risarcitoria che retributiva…

Per il Tribunale del Lavoro di Ivrea non può, pertanto, convenirsi con la prospettazione del Ministero che vorrebbe far discendere la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie dalla mancata richiesta al Dirigente Scolastico di poterne fruire ”;

Da ultimo, LA CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO, IN OSSEQUIO ALLA POSIZIONE ASSUNTA DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E COMUNITARIA, HA STABILITO (GIA’ NEL LUGLIO 2022): “QUALORA IL DIPENDENTE, AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, NON ABBIA FRUITO DI TUTTE LE FERIE, AVRÀ DIRITTO ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA, A MENO CHE IL DATORE DI LAVORO DIMOSTRI DI AVERLO MESSO NELLE CONDIZIONI DI ESERCITARE IL DIRITTO IN QUESTIONE PRIMA DI TALE CESSAZIONE, MEDIANTE UN’ADEGUATA INFORMAZIONE NONCHÉ, SE DEL CASO, INVITANDOLO FORMALMENTE A FARLO, NEL CONTEMPO RENDENDOLO EDOTTO, IN MODO ACCURATO ED IN TEMPO UTILE, DELLA PERDITA, IN CASO DIVERSO, DEL DIRITTO ALLE  FERIE RETRIBUITE ED ALLA CORRISPONDENTE INDENNITÀ SOSTITUTIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO “.

Ebbene, sulla base del mandato difensivo appositamente conferito dai docenti interessati, sarà possibile:

A) inoltrare un’istanza di accesso agli attial fine di verificare (presso le amministrazioni scolastiche di appartenenza), se devono essere liquidate le ferie “non effettivamente godute”;

B) inviare una richiesta formale, interruttiva dei termini di prescrizione, per domandare, previo calcolo “appositamente realizzato dallo studio legale Esposito Santonicola”, la liquidazione di dette ferie.

In sostanza, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola preliminarmente accerteranno, per ogni posizione (e senza sottrarre tempo ai docenti), la sussistenza dei requisiti per procedere con il ricorso “per la liquidazione delle ferie non godute”.

Appurata l’esistenza dei requisiti, sarà inoltrata (a mezzo email), a quanti potranno procedere, la proposta finalizzata all’avvio effettivo del ricorso per “liquidazione ferie” al Giudice del Lavoro.

PER ACCEDERE ALL’INIZIATIVA LEGALE, IN PREADESIONE, FINALIZZATA AL “PAGAMENTO, PREVIO CALCOLO, DELLE FERIE NON GODUTE DAI DOCENTI, SI CLICCHI DI SEGUITO:

https://scuolalex.it/proposta-di-ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-il-recupero-delle-spettanze-economiche-per-le-ferie-non-godute/

PER INTERAGIRE CON I LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA È POSSIBILE INVIARE WHATSAPP SCRITTO O AUDIO AL 3661828489.