DALL’ADUNANZA PLENARIA (CONSIGLIO DI STATO) AI GIUDIZI DI OTTEMPERANZA “CON COMMISSARIAMENTO DEL MINISTERO” PER COMPLETARE LE PRATICHE DI RICONOSCIMENTO, IN ITALIA, DELLE ABILITAZIONI/SPECIALIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE…

E’ A QUESTO PUNTO POSSIBILE VALUTARE “NELL’IMMEDIATO” OGNI MIRATA INIZIATIVA LEGALE, FUNZIONALE ALL’OMOLOGAZIONE DELLE ABILITAZIONI ESTERE E AL CONSEGUENTE RECUPERO DEGLI INCARICHI “ANCHE FINALIZZATI AL RUOLO”.

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

In merito alla problematica relativa al diniego del riconoscimento dell’abilitazione professionale all’insegnamento, conseguita in Romania, si narra la vicenda riferita ad una “recentissima ottemperanza giudiziaria”, definita al cospetto del Consiglio di Stato.

La docente interessata, in possesso dei titoli di abilitazione e di specializzazione estera, otteneva, innanzi alla magistratura amministrativa, l’annullamento della Nota Miur del 02.04.2019, laddove non riconosceva, in Italia, l’abilitazione conseguita in Romania, nonché del provvedimento individuale di rigetto sull’istanza di omologazione presentata dalla ricorrente. 

Di conseguenza era stato giudizialmente accertato il diritto al completamento dell’iter procedimentale, per il riconoscimento (in Italia) dell’abilitazione/specializzazione all’esercizio della professione docente (relativamente al ciclo di studio post secondario denominato “Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II ”). 

In particolare la sentenza (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI,  03.06.2021, Giudice estensore Dott. Toschei ), statuiva che:

Il Ministero ha negato i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione di docente, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, basandosi su un presupposto – disconoscimento ai fini dell’insegnamento, nell’ambito dell’ordinamento rumeno, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia – che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che sono titolari di diploma di laurea/master conseguito all’estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell’istruzione preuniversitaria.

Ne deriva che l’istruttoria svolta dall’Amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellante, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero – il diritto di insegnare in Romania nell’istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede provvedimentale.

Deriva, pertanto, da quanto sopra, che l’appello proposto vada accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-bis, 12 settembre 2019 n. 10878 e con accoglimento del ricorso proposto in primo grado (n. R.g. 6728/2019), derivandone l’annullamento dei provvedimenti ministeriali in quella sede impugnati ”.

Ebbene, non avendo il Ministero portata ad esecuzione la succitata sentenza, sono intervenuti, a tutela dell’abilitata rumena, i legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccillo, avendo iscritto ricorso per l’ottemperanza/esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, ritualmente notificata, al fine di ottenere, nell’interesse della ricorrente, il completamento dell’iter procedimentale per il riconoscimento, in Italia, delle abilitazioni/specializzazioni all’esercizio della professione docente, conseguite all’estero (relativamente alle classi di concorso e ai gradi di insegnamento interessati). 

All’udienza del 20 dicembre 2022, la causa è stata introitata per la decisione, pubblicata dal Consiglio di Stato (Roma, Presidente dott. Roberto Giovagnoli) Sezione Settima, con sentenza del 22/12/2022.

Essendo dunque, l’Amministrazione intimata, incorsa in una mancata esecuzione del giudicato portato dalla sentenza amministrativa, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8251/2022 per l’esecuzione della sentenza, lo ha accolto e, per l’effetto:

Ha ordinato al Ministero dell’istruzione (e del merito) di dare piena ed esatta esecuzione, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della pronuncia, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4227/2021;

Nominando, sin d’ora, Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale del Ministero dell’istruzione “per lo studente, l’inclusione e l’ordinamento scolastico”, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima Direzione, per gli adempimenti di cui in motivazione (funzionali al completamento della pratica)”.


Intanto, proprio sul riconoscimento dell’abilitazione estera, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – massimo Consesso deputato, nella sede giudiziaria amministrativa, all’uniforme interpretazione del diritto – si è espressa nei seguenti termini:

QUESTIONE DEMANDATA ALL’ADUNANZA PLENARIA 

Se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico, in Italia, un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative).

In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

– nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì, in via necessaria, che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

– all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

RISPOSTA GIUNTA DALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, IN DATA 29 DICEMBRE 2022

Per l’autorevolissimo Consesso Giudiziario amministrativo l’autorità italiana deve comunque applicare la Direttiva europea ispirata alla parità di trattamento dei cittadini dell’Unione europea, e pertanto, non deve considerare necessario che il diploma di laurea sia stato conseguito in Romania…”.

«Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».

L’enunciazione di tale principio ha determinato il respingimento dell’appello ministeriale, ragion per cui è POSSIBILE VALUTARE, NELL’IMMEDIATO, OGNI MIRATA INIZIATIVA LEGALE FUNZIONALE ALL’OMOLOGAZIONE IN ITALIA DELLE ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITE ALL’ESTERO.

Per info sui “CONTENZIOSI/PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE ESTERA E PER IL RECUPERO DEGLI INCARICHI, ANCHE FINALIZZATI AL RUOLO “, è possibile contattare i legali ESPOSITO SANTONICOLA inoltrando whatsapp (scritto o audio) al 3661828489. Giungerà riscontro vocale personalizzato.