Gli insegnanti interessati potranno presentare domanda di mobilità fino al 13 aprile 2021; gli esiti saranno resi noti il 07 giugno 2021 (per tutti i gradi di istruzione).

La rinnovata Ordinanza Ministeriale, recante n. 106 del 29/03/2021, riprendendo le previsioni della Contrattazione Collettiva Nazionale triennale 2019/22, ha emanato disposizioni di dettaglio sulla mobilità del personale docente 2021/22.

Per accedere all’Ordinanza ministeriale – relativa alla mobilità del personale docente 2021/22- si clicchi sotto:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-106-del-29-marzo-2021-mobilita-personale-docente-educativo-ed-a-t-a-a-s-2021-22

Ebbene, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, esperti in diritto scolastico, propongono mirate tutele giudiziarie a tutti i docenti di ruolo “ingabbiati”, a coloro che rivendicano l’attribuzione di ulteriori punteggi, la valorizzazione delle precedenze e/o la rimozione di vincoli impeditivi al trasferimento/passaggio.

Si illustrano le differenti tipologie di azioni legali:

  • RICORSO PER LA VALUTAZIONE DEL “SERVIZIO PARITARIE PRE RUOLO, IN TERMINI DI PUNTEGGIO, PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA E D’UFFICIO”: Sarà invocata la piena applicazione della Legge 10/03/2000 n. 62 (“Norma sulla parità scolastica”), laddove è equiparato il servizio paritario con quello statale.

 Per tale tipologia di contenzioso, si riporta il seguente link informativo: https://scuolalex.it/servizio-nelle-scuole-paritarie-e-riconoscimento-del-punteggio-ai-fini-della-ricostruzione-di-carriera/

  • RICORSO PER DOMANDARE IL “DIRITTO ALLA PRECEDENZA, IN BASE ALLA LEGGE 104/92, NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI, PER ASSISTERE IL PARENTE DISABILE”: Sarà invocato il richiamo all’art. 33 comma 5 della legge n.104/92, nella parte in cui si stabilisce come il lavoratore dipendente, che assista una persona con handicap grave, abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da accudire e non possa essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra destinazione;
  • RICORSO PER DOMANDARE IL “RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO SUI POSTI DI SOSTEGNO, AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL VINCOLO QUINQUENNALE SOSTEGNO, PER PUNTARE AL TRASFERIMENTO SUL POSTO COMUNE”: Sarà invocato il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, che comporta la parificazione tra l’attività di docenza, a tempo determinato, sui posti di sostegno e la stessa attività esercitata dall’insegnante di ruolo;
  • RICORSO PER DOMANDARE IL “RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO PER INTERO, IN TERMINI DI PUNTEGGIO, NELLE GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO”: Sarà parimenti invocato il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, ai fini della parificazione tra l’attività di docenza “a tempo determinato” e la stessa attività esercitata dall’insegnante di ruolo;
  • RICORSO PER LA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI AGGIUNTIVI, MATURATI PER I TITOLI SSIS, TFA, SUPERAMENTO DEL CONCORSO SECONDARIA D.D.G. 85/18, AI FINI DELLA MOBILITÀ: Sarà invocata la natura concorsuale di tali procedure;
  • RICORSO “CONTRO IL CONFERMATO VINCOLO QUINQUENNALE”, IMPOSTO A TALUNI DOCENTI DELLA SECONDARIA, ASSUNTI ATTRAVERSO IL CONCORSO D.D.G. 85/2018 (A.S. 2019/20) E A TUTTI I NEO ASSUNTI A.S. 2020/21 DA QUALSIASI CANALE DI RECLUTAMENTO”: Saranno richiamati profili di ritenuta incostituzionalità, lamentandosi possibili discriminazioni tra docenti “diversamente bloccati” in base al momento d’immissione in ruolo. Secondo l’impostazione dello studio legale, la presunta ragione giustificatrice – tutela della continuità didattica – non trova concreto riscontro nel dettato costituzionale, ponendosi insanabilmente in contrasto con i principi che tutelano la genitorialità e l’unità familiare. Posto che l’art. 31 Cost. attribuisce alla Repubblica il compito di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, si ritiene doveroso annoverare, tra tali istituti, la procedura di rientro, mediante mobilità, presso il luogo di residenza o di stabile convivenza;
  • RICORSO “CONTRO IL VINCOLO QUINQUENNALE, IMPOSTO AI DOCENTI -AFFETTI DA DISABILITÀ PERSONALE O REFERENTI DI UN PARENTE DISABILE- ASSUNTI ATTRAVERSO IL CONCORSO D.D.G. 85/18 SECONDARIA, A.S. 2019/20 E CON DISABILITÀ CERTIFICATA PRIMA DEL CONCORSO, PER DOMANDARE LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ: Sarà invocata l’imperatività della legge n. 104 del 1992;
  • RICORSO “ABILITAZIONE LAUREA/DIPLOMA +24 C.F.U./C.F.A. PER MOBILITÀ PROFESSIONALE”: rivolto al docente di ruolo – che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza – in possesso di laurea/diploma + 24 C.F.U./C.F.A., idonei all’insegnamento nella scuola secondaria. Sarà rivendicata l’abilitazione, in virtù dei titoli posseduti e degli orientamenti giudiziari favorevoli, resi da diverse Magistrature del lavoro (da ultimo, Corte d’appello di Ancona).

Per accedere alle istruzioni operative dei “RICORSI MOBILITÀ SCOLASTICA A.S. 2021/22 AL GIUDICE DEL LAVORO”, si clicchi sotto:

https://scuolalex.it/ricorsi-per-la-mobilita-scolastica-a-s-2021-22-al-giudice-del-lavoro/

Segue un video illustrativo, a cura del legale Aldo Esposito: