MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE CONSEGUITA IN ROMANIA ED ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO D.D.G. 85/18 (SECONDARIA). 

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO E STRATEGIA PER L’OTTEMPERANZA 

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Riconoscimento del valore di titolo abilitante/specializzante all’esercizio della professione docente, relativamente al ciclo di studio post secondario denominato “Programului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II”, della durata legale di due anni e per un totale di 60 crediti, conseguito in Romania, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. 

Il T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. III Bis (presieduto dal magistrato Dott. G. Sapone, relatrice Dott.ssa S. Piemonte), recentissima sentenza del 31.12.2020, ha accolto il ricorso (inizialmente inoltrato al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto al T.A.R. e integrato dai motivi aggiunti) – per un gruppo omogeneo di docenti precari – che domandava l’annullamento della Nota Miur del 02.04.2019 e dei Decreti di rigetto con i quali, ai ricorrenti, era preclusa l’omologa del titolo abilitante rumeno, nonché l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalle Graduatorie di merito del concorso secondaria (ex D.D.G. 85/2018).

Il Collegio Giudicante, uniformandosi al recente orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto fondato il ricorso, patrocinato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nei seguenti termini (si riportano gli estratti della pronuncia, considerati essenziali):

“Non appare contestato che parte ricorrente è in possesso sia della laurea conseguita in Italia, sia del titolo conseguito in Romania…”; l’argomento posto a base del contestato diniego (all’operatività, in Italia, del titolo abilitante romeno) “si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675).

Pertanto, una volta acquisita la documentazione, come avvenuto nel caso in esame, che attesti il possesso del certificato conseguito in Romania, “non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia”. E ancora: “L’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati”.

La sentenza – resa in forma semplificata per manifesta fondatezza – ha dunque ribadito come “le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, devono essere interpretate nel senso che “impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti… Pertanto, a fronte della sussistenza…sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego… Ne discende l’illegittimità… del contestato diniego di riconoscimento e della ivi richiamata nota MIUR datata 2 aprile 2019, registro ufficiale u. 0005636, nonché dei gravati provvedimenti di esclusione dalle graduatorie di merito, siccome motivati sul presupposto del rigetto del riconoscimento del titolo conseguito in Romania”. 

In definitiva, è stato sancito l’annullamento “dei gravati provvedimenti di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, nonché dei provvedimenti di esclusione dalla graduatoria, impugnati con ricorso per motivi aggiunti”.

Rebus sic stantibus, i legali si sono repentinamente attivati affinché, in esecuzione della sentenza, il Ministero (e le diramazioni periferiche) espleti i seguenti adempimenti:

1) Riesame delle pratiche d’omologa, alla luce dei principi di diritto espressi dal T.A.R. Lazio;

2) Reinserimento nelle Graduatorie di Merito del Concorso, Bandito con D.D.G. 85/2018, al quale i ricorrenti hanno partecipato con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo rumeno.

Con ulteriore e doverosa precisazione strategica:

L’insegnante abilitato all’estero, fruitore, come nel caso su descritto, di “sentenza nominativa d’annullamento del rigetto della domanda d’omologa del titolo estero”, allorché l’Ufficio Scolastico Regionale non abbia provveduto – malgrado la notifica della citata sentenza – alla rettifica delle graduatorie del concorso 2018 e, in particolare, alla validazione/omologa – nemmeno subordinandola ad eventuali misure compensative – potrà azionare il “RICORSO PER OTTEMPERANZA ABILITAZIONE ESTERA – OMOLOGA DEFINITIVA”, ai sensi degli artt. 112 e ss. codice del processo amministrativo, come da istruzioni operative che seguono (si clicchi sotto):

https://scuolalex.it/ricorso-individuale-per-ottemperanza-abilitazione-estera-omologa-definitiva/

Per concordare mirate strategie sul “RICORSO OMOLOGA ABILITAZIONE ROMANIA E RECUPERO RUOLO DEL CONCORSO RISERVATO 2018”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).