SISTEMI DI CALCOLO “ALTERNATIVI”, PER DETERMINARE L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO/PROGRESSIONE STIPENDIALE, ILLUSTRATI IN SEDE GIUDIZIARIA E RIMESSI ALLA DISCREZIONE DEL DOCENTE . 

STUDIO LEGALE ESPOSITO&SANTONICOLA.

Gentili lettori

Esaminiamo il caso di un ricorrente – docente di ruolo, destinatario del decreto di ricostruzione della carriera – che durante il precariato ha svolto reiterate supplenze, dall’anno scolastico 2002/2003 all’anno scolastico 2016/2017, con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e, comunque, per più di 180 giorni in ogni anno, oppure dal 01 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

L’interessato, non vedendosi attribuire l’incremento del proprio bagaglio di esperienze e della propria capacità e competenza lavorativa, ha domandato, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che fosse accertato e dichiarato il diritto all’immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato ed inoltre che fosse pronunciata condanna generica al pagamento delle conseguenti “differenze retributive”, sia quelle maturate nel corso degli anni di precariato, sia quelle conseguenti alla ricollocazione, una volta assunto in ruolo, nella corretta fascia retributiva.

Nell’accogliere il ricorso, il Magistrato del lavoro Vicentino (dott. Paolo Talamo), ha illustrato le modalità “alternative” per determinare l’anzianità di servizio, ai fini del corretto inquadramento stipendiale.

All’insegnante di ruolo deve essere concessa, all’atto della ricostruzione di carriera ed anche ai fini economici, la possibilità di optaretra il regime di cui agli artt. 485 e 489, DLgs. 297/1994, ovvero quello che, al fine della determinazione dell’anzianità di servizio, presuppone l’effettuazione della somma algebrica di ogni giorno di serviziola detta scelta, una volta effettuata, vincolerà il richiedente per sempre nei propri rapporti con il datore di lavoro Ministero dell’istruzione…

In sostanza, il lavoratore potrà scegliere, ai fini della ricostruzione della carriera, ovvero della determinazione dell’anzianità di servizio: 

A) Tra “un SISTEMA DI CALCOLO…VIRTUALE”. Al personale il servizio prestato, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. In questo caso è valutato, quale anno intero, il periodo (ricompreso tra inizio e fine di ogni anno scolastico) di 180 giorni, oppure dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

B) Ed un “SISTEMA DI CALCOLO DELLA SOMMA ALGEBRICA DI OGNI SINGOLO GIORNO DI SERVIZIO”. Congeniato in modo tale per cui, al raggiungimento del 365° giorno di lavoro, nell’arco di più anni scolastici (e ciò indipendentemente dall’orario settimanale effettuato), può dirsi completato un anno di lavoro/in servizio. 

Per ulteriori dettagli sui: 

  • “RICORSI X RICONOSCIMENTO AI DOCENTI – PRECARI E DI RUOLO – DELLA FASCIA STIPENDIALE CORRISPONDENTE A TUTTA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA, CON PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”;
  • “SISTEMI DI CALCOLO PER DETERMINARE L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO”;

S’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).