Riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata… a beneficio, in un colpo solo, di ben 13 insegnanti, accorpati nell’unico ricorso. 

Sentenza con richiamo al “Principio di non discriminazione”, fonte comunitaria; la semplice circostanza che un impiego sia qualificato “di ruolo”, non costituisce ragione oggettiva, idonea a giustificare una differenza di trattamento dei lavoratori a termine. 

Il rivendicato diritto all’avanzamento retributivo, connesso all’anzianità di servizio dei precari, è stato nuovamente ripristinato, a beneficio di ben 13 docenti, attraverso un’iniziativa giudiziaria “semi collettiva”, avviata nel febbraio 2019, con il patrocinio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

I ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell’istruzione, innanzi al Tribunale di Monza Sez. Lavoro, esponendo d’aver reiteratamente prestato attività lavorativa di docenza, in virtù dei contratti annuali, domandando il riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale prevista, dalla contrattazione collettiva, per i colleghi assunti a tempo indeterminato, con valorizzazione, come anno intero, del servizio prestato per almeno 180 giorni o dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Superata l’eccezione ministeriale sul difetto di giurisdizione – avendo la controversia, quale oggetto, domande d’accertamento di diritti soggettivi – il Giudicante, dott.ssa Serena Sommariva, ha ritenuta fondata la richiesta di valorizzazione dell’anzianità di servizio pre-ruolo.

Si riportano, per estratto, taluni passaggi motivazionali della sentenza di fine 2020, ritenuti illuminanti:

In effetti, mentre per il personale di ruolo il C.C.N.L. del comparto Scuola prevede l’individuazione di varie fasce d’anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive (con connessa attribuzione di un migliorativo trattamento economico, a decorrere dalla seconda fascia), il personale assunto a tempo determinato mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale, al di là del numero dei contratti a termine intervenuti e del numero di anni di lavoro prestati…

Detta disciplina interna va disapplicata, essendo in contrasto con il PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, di fonte comunitaria.

Viene al riguardo in considerazione la clausola n. 4 dell’Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, recepita dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, intitolata Principio di non discriminazione e recante il divieto di trattare, per quanto concerne le condizioni d’impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, eccetto quando le diversità di trattamento siano giustificate da ragioni oggettive”.

Ed ancora si aggiunge: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato…”.

Quanto al contenuto della clausola n. 4 dell’Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato – recepita dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999 – il Magistrato monzese lo ritiene “sufficientemente preciso, da poter essere direttamente invocato dai cittadini degli Stati membri, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, innanzi al giudice nazionale, senza necessità di disposizioni interne d’attuazione”. Peraltro – precisa il Tribunale – “l’Italia vi ha dato attuazione, con l’introduzione dell’articolo 6 del D. lgs. N. 368/2001, a mente del quale al lavoratore assunto a termine spetta ogni trattamento in atto…per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, a patto che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.

Alla luce del descritto quadro normativo imperativo, una diversità di trattamento, in tema di anzianità dei lavoratori a termine (con i suoi riflessi anche sotto il profilo retributivo), può essere giustificata solo da ragioni oggettive, connesse alla diversa natura del rapporto ed alla diversa professionalità dei dipendenti.

Tali ragioni non risultano presenti nel caso dei ricorrenti, i quali, nelle annualità dedotte in giudizio, “hanno prestato servizio in via continuativa e senza interruzioni di rilievo, svolgendo mansioni identiche a quelle di un lavoratore di ruolo della medesima qualifica. Ne discende:

a) Che non vi sono ragioni per non attribuire ai ricorrenti un trattamento analogo – sotto il profilo del riconoscimento dell’esperienza maturata, con le connesse conseguenze in ambito retributivo – a quello che sarebbe stato riconosciuto ad un lavoratore di pari livello che però avesse operato, sin dall’assunzione, a tempo indeterminato;

b) Che, per contro, l’applicazione della normativa prevista dal CCNL di settore (che è quindi, in questa parte, illegittima) integra una diversità di trattamento che determina la violazione del principio di non discriminazione e, pertanto, deve essere disapplicata, perché palesemente discriminatoria, là dove, prima dell’immissione in ruolo, non prevede nessuna valorizzazione dell’anzianità maturata nei servizi pre-ruolo”.

Le conclusioni esposte in fase di discussione della causa – in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia CE – sezione II, fattispecie analoghe (recepito, tra l’altro, dalla Corte di  Cassazione italiana) – hanno determinato l’accoglimento della domanda giudiziaria, volta a far accertare e dichiarare il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo (resi per almeno 180 giorni in ciascun anno, oppure dal 01 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale), come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, con la medesima progressione stipendiale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con condanna del Ministero all’adempimento di ogni obbligo conseguente.

Per ogni più mirato chiarimento sul  “RICORSO SCATTI STIPENDIALI -VALORIZZAZIONE DELL’ANZIANITÀ MATURATA NEI SERVIZI PRE RUOLO”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).