POSSIBILE AZIONARE LA TUTELA GIUDIZIARIA, INNANZI ALLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.
Come affermato dal Giudice del Lavoro Brescia, dott.ssa Pipponzi, “Le funzioni delle CCIA A, riguardanti la promozione e lo sviluppo delle comunità locali comprese nella circoscrizione di pertinenza e lo stesso richiamo, quanto ai compiti, al principio di sussidiarietà verticale del titolo V della Costituzione, rendono del tutto evidente la loro natura di Enti locali, perché sono enti che perseguono il soddisfacimento di interessi locali; essi devono essere inclusi, per ciò stesso, nel novero degli Enti locali (sulla base degli stessi argomenti, il Cons. Stato, III^ sez., 25.09.2007, n. 322 classifica le CCIA A come Amministrazioni pubbliche locali)” .
Ora, posto che le Tabelle di valutazione III° Fascia ATA, per i profili assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, valutano il servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazion i statali, degli “Enti locali” e dei patronati scolastici, come da D.M. 640 del 30 agosto 2017 (con riferimento al punteggio spettante per le graduatorie, relative agli anni scolastici 2018 -19, 2019 -20 e 2020 -21), è possibile richiamare quell’orientamento giurispru denziale che intende “in senso lato” la locuzione “amministrazioni statali ed enti locali”, includendovi anche le CCIA A (Tribunale di Monza, sentenza n. 658 del 2015 e sentenza Tribu nale n. 578 del 2018).
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