“È lo stesso legislatore ad aver sancito l’equipollenza del diploma AFAM, rilasciato prima del 01.01.2013, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, ad un titolo abilitante all’insegnamento e quindi all’inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 137/2007”.
Estratto recentissima #sentenza Giudice del Lavoro dott. Raffaele Iannucci.
Seguiranno ulteriori dettagli..
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Risponderanno direttamente i legali Esposito Santonicola

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