Il mancato inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto non trova giustificazione, atteso che il succitato art. 1, comma 107, della L. n. 228 del 2012 è chiarissimo nell’equiparare il diploma di Conservatorio (ora AFAM) vecchio ordinamento agli attuali diplomi accademici di secondo livello.
Appare, pertanto, irragionevole l’interpretazione della disposizione contenuta nel D.M. 374/2017 art. 2, ult. cit., in base alla quale, tra i titoli ritenuti equipollenti all’#abilitazione all’insegna mento e che, quindi, danno accesso alla seconda fascia, si rinviene il diploma
accademico di secondo livello (cui è stato equiparato il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento, conseguito entro il 1999 e anche il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002), ma non il diploma di conservatorio vecchio ordinamento
(nonostante l’equiparazione ai diplomi di secondo livello per effetto della L. n. 228 del 2012)… ”
Fonte.” Giudice del lavoro di Velletri -Giudice Anna Maria Gregori”.
Recentissima sentenza del Novembre 2019.
Per pareri/opinioni, si inoltri WhatsApp scritto al 3661828489.