INSERIMENTO CON RISERVA NELLA I FASCIA G.P.S. (2022/24) IN VIRTU’ DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO CAUTELARE EMESSO DAL MAGISTRATO DEL LAVORO… E SE NON DOVESSERO CONVOCARE PER LE SUPPLENZE?
A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola.
Numerosi docenti, in virtù del possesso di diploma o laurea congiunto ai 24 C.F.U., hanno ottenuto, al cospetto di diversi Tribunali del lavoro, il riconoscimento del valore abilitante del titolo, con correlato diritto all’inserimento nella prima fascia GPS.
Parliamo di provvedimenti giudiziari cautelari “tuttora validi ed efficaci” essendo, tra l’altro, decorsi i termini per il reclamo.
Ebbene tali insegnanti, in occasione dell’aggiornamento G.P.S. valido per il nuovo biennio, hanno richiesta la collocazione in prima fascia, per le classi concorsuali e per le province di interesse, avendo barrata, attraverso istanze on-line, la casella riferita al possesso del provvedimento giurisdizionale cautelare, puntualmente allegato in piattaforma.
Ci si domanda come gli interessati dovrebbero comportarsi laddove non risultassero convocati, ai fini delle supplenze, in ragione del possesso di un provvedimento giudiziario cautelare …tale condotta ministeriale sarebbe illegittima e, per questo, passibile di ricorso?
Sul punto si conferma che, laddove il Ministero dovesse impedire la stipula dei contratti, pur in presenza di un provvedimento giudiziario cautelare, reso dalla Magistratura del Lavoro, valido, efficace ed esecutivo – ordinanza cautelare non reclamata in merito all’inserimento in prima fascia GPS – tale condotta, contravvenendo all’accertamento giurisdizionale de quo, sostanzierebbe, come sancito di recente dal Giudice del lavoro di Siena dott. Delio Cammarosano “nulla di meno di una insurrezione istituzionale compiuta da una Pubblica Amministrazione”.
Tra l’altro è doveroso precisare come, al cospetto della Magistratura del Lavoro, il provvedimento cautelare ottenuto ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., inteso quale ordinanza “tuttora valida ed efficace” che abbia sancito il diritto all’inserimento in prima fascia GPS, non necessita di una prosecuzione nella fase giudiziaria di merito, avendo assunto una “funzione anticipatoria degli effetti dell’eventuale sentenza”.
Chiarito tanto, si aggiunge che l’affermazione secondo cui l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto – contenuta nell’ordinanza N. 112/2022 di ultimo aggiornamento delle GPS, certamente passibile di contenzioso – va essenzialmente riferita alle casistiche ex art. 7 lett. e citata O.M.:
- Aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia, poiché conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022;
- Aspiranti inseriti con riserva nella prima fascia, poiché il titolo di accesso è stato conseguito all’estero, ma risulta ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, pur avendo gli interessati dichiarato di aver presentato la domanda di omologazione, all’Ufficio competente, entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento in graduatoria.
Diversamente, quanti risultino (o risulteranno) inseriti in prima fascia GPS “in virtù di un provvedimento giurisdizionale cautelare reso dalla Magistratura del lavoro” valido, efficace e anticipatorio degli effetti dell’eventuale sentenza, non potranno che vantare il diritto alla stipula dei contratti, non solo in ragione della forza esecutiva dell’ordine giudiziario, ma anche in applicazione dei principi processuali consolidati per cui l’ammissione con riserva, provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, non comporta una deminutio della facoltà…garantendo la piena tutela della situazione controversa (T.A.R. Lazio, Sezione III Bis Sentenza n. 03137 del 11/03/2020).