QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili Avvocati,

Siamo insegnanti di ruolo, posto comune nella Scuola Primaria, in possesso di diploma ISEF.

Da diversi anni, svolgiamo la funzione di insegnanti di Educazione Fisica nelle classi dei nostri Istituti.

Vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione la condizione che si è delineata nella Scuola Primaria, in seguito all’applicazione della legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Tale legge ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Motoria nella Scuola Primaria attraverso la figura del docente “specialista”.

Nel corso di quest’anno scolastico, A.S. 2022/23, le ore di lezione di Educazione Fisica che svolgevamo nelle classi quinte sono state sottratte dal nostro orario di insegnamento.

Parliamo di alunni che abbiamo seguito per anni. Nel prossimo anno scolastico, A.S. 2023/24, ci verranno tolte anche le ore di insegnamento nelle classi quarte.

Per completezza della nostra richiesta, ribadiamo che siamo tutti insegnanti di ruolo nella Scuola Primaria. Come è noto, il ruolo alla Scuola Primaria si può conseguire unicamente attraverso un concorso, per il quale il prerequisito è rappresentato dalla Laurea in Scienze della Formazione Primaria o l’equipollente titolo di Diploma Magistrale. Questa caratteristica distingue la Scuola Primaria da quella Secondaria, dove non è necessaria una formazione specifica oltre alla specializzazione.

Tale assunto rappresenta un elemento fondamentale per sostenere la nostra prima considerazione: la formazione di base è condizione indispensabile per accedere al concorso e, di conseguenza, per insegnare nella Scuola Primaria. Questa formazione e i relativi titoli non sono stati conseguiti dalla nuova categoria di insegnanti specialisti, così come identificati dalla riforma.

La seconda contraddizione si rinviene da una evidente lacuna normativa: la Laurea in Scienze motorie è stata istituita con la legge n. 127/1997, quando è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il termine “scienze motorie”, dando origine conseguentemente al titolo di Laurea in Scienze motorie quale evoluzione del Diploma dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.).

La 7° Commissione Senato ha approvato, in data 12 giugno 2002, la legge sull’equiparazione tra il diploma in Educazione Fisica e la Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Questo ha reso possibile l’accesso dei diplomati ISEF ai concorsi pubblici per i quali è richiesto il titolo di laurea, nonché alle attività professionali.

Ecco un estratto del testo di legge:

“EQUIPARAZIONE TRA IL DIPLOMA ISEF E LA LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Art. 1

  1. I diplomi di educazione fisica, rilasciati dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n.88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.
  1. Ogni ateneo, nell’ambito della propria autonomia, può definire l’accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 15 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello”.

Considerati i fatti appena esposti, sperando di essere stati esaustivi nell’argomentare i diversi temi che ci vedono coinvolti, chiediamo la possibilità, per noi maestri diplomati ISEF, di mantenere la nostra attuale posizione di insegnanti di ruolo su posto comune nella Scuola Primaria.

Contestualmente, vorremmo continuare a svolgere il ruolo di insegnanti di Educazione Fisica e, di conseguenza, continuare ad insegnare Educazione Fisica nelle classi quarte e quinte a partire dal prossimo anno scolastico 2023/2024.

Vorremmo, quindi, essere considerati come risorse interne dell’Istituto e avere la precedenza nell’assegnazione delle ore di Educazione Fisica rispetto ai docenti specialisti, fino al completamento della nostra carriera lavorativa.

Avv.ti Esposito Santonicola

Gentili docenti,

Vi ringraziamo per averci illustrato la vostra condizione: quella di insegnanti di ruolo, su posto comune, presso la scuola primaria. Avete svolto per anni la funzione di insegnanti di educazione fisica e vi trovate ora in difficoltà a causa della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Questa legge ha introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, assegnandolo a docenti specialisti con laurea in Scienze Motorie, diploma ISEF o equipollente. La citata riforma ha generato criticità per gli insegnanti di ruolo di posto comune che esercitavano la funzione di insegnanti di educazione fisica. Infatti, l’obbligo di rinunciare alle ore di lezione nelle classi quarte e quinte comporta la perdita del rapporto con gli alunni che avete seguito per anni, senza considerare la formazione specifica per la scuola primaria, consolidata nel tempo.

La vostra richiesta si traduce, dunque, nella volontà di preservare la condizione soggettiva di insegnanti su posto comune nella scuola primaria, continuando a svolgere il ruolo di docenti di educazione fisica nelle classi quarte e quinte.

La problematica è, indubbiamente, delicata.

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria, per i docenti specialisti con titolo di studio idoneo e iscrizione nella correlata classe di concorso.

Ancora una volta, si dovrebbe valorizzare la normativa europea, in virtù dell’esperienza di docenza maturata sul campo, valutandosi l’opportunità di rivolgere alla Corte Costituzionale, per il tramite della Magistratura del Lavoro, i seguenti quesiti:

La legge n. 234/2021 potrebbe violare il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, creando una disparità di trattamento tra i docenti di ruolo diplomati ISEF e i docenti specialisti laureati in Scienze Motorie, senza una ragionevole giustificazione?

• La legge menzionata potrebbe violare il principio di tutela del lavoro e della libertà di insegnamento, previsti dagli articoli 4 e 33 della Costituzione, limitando le possibilità professionali dei docenti che hanno acquisito una specifica competenza nel campo didattico dell’educazione fisica?

In termini pratici, il ricorso si rivolgerebbe ai provvedimenti dirigenziali di riduzione delle ore di educazione fisica nelle classi quarte e quinte della scuola primaria (e delle correlate entrate economiche), lamentandosi il danno all’identità professionale e alla continuità didattica con gli alunni.

Per info in merito alle TUTELE DEGLI INSEGNANTI ISEF, SCUOLA PRIMARIA, si prega di inviare un messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 366 18 28 489.