“ANNULLAMENTO SANZIONE DISCIPLINARE DELL’ALUNNO” PER MANCATA CONVOCAZIONE, NEL CONSIGLIO DI CLASSE, DELLA COMPONENTE GENITORIALE – SENTENZA RESA DAL T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI.

La vicenda riguarda un istituto di Castellammare di Stabia, scuola secondaria,  dove si riuniva il Consiglio di Classe per decidere, all’unanimità, in merito all’irrogazione del provvedimento disciplinare – giorni 6 di sospensione dalle lezioni e n. 6 ore aggiuntive all’orario scolastico, con annotazione della sanzione nel registro di classe e nel fascicolo personale dello studente – nei riguardi di un alunno coinvolto nella colluttazione con allievo di altra classe.

Avverso il provvedimento disciplinare, il genitore del minore, assistito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presentava ricorso amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli), censurando, in particolare, la mancata partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti al Consiglio di classe che aveva determinato la sanzione, non avendo, quest’ultimo, operato nella composizione allargata a tutte le componenti (ivi compresi, pertanto, gli studenti e i genitori), tipica dell’organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare.

Investito della problematica, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quarta), Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore, nella fase giudiziaria cautelare, già sanciva che “la mancata convocazione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe …inficia la regolarità della composizione…in quanto, sebbene non fossero stati eletti i rappresentanti per l’anno in corso, dovevano ritenersi ancora in carica, in regime di prorogatio, quelli nominati nel precedente anno scolastico che possedessero ancora i requisiti di legittimazione (art. 5 d.lgs. 297/1994, art. 50 co. 4 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991)”.

Ebbene, nel giudizio di merito, il T.A.R CAMPANIA (NAPOLI), con recentissima sentenza, così ha statuito (estratti considerati essenziali):

Non ha pregio, quindi, la tesi, espressa dall’Istituto scolastico, secondo cui la componente dei genitori non poteva essere presente, poiché mancante, in quanto non si era ancora proceduto allo svolgimento delle elezioni della componente genitori nei vari c.d.c., così come previsto dai decreti delegati vigenti e dalla circolare USR Campania che fissa il termine del 31 ottobre per gli adempimenti relativi alle elezioni della componente alunni e genitori nei c.d.c…i componenti elettivi, infatti, restano in carica sino all’insediamento dei nuovi componenti; non v’è dubbio, quindi, che i rappresentanti dei genitori avrebbero dovuto essere convocati, salva l’operatività di eventuali cause di astensione”.

Si passa, a questo punto, in rassegna la normativa di riferimento:

  • Il Consiglio di classe è l’organo competente per l’adozione di sanzioni disciplinari, con allontanamento dalla comunità scolastica e per un periodo inferiore a quindici giorni (art. 4 co. 6 D.P.R. 249/1998);
  • Tale organo collegiale, nella scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (art. 5 co. 1 d.lgs. n. 297/1994), nonché da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe (art. 5 co. 2 lett. c d.lgs. 297/1994);
  • L’ordinanza ministeriale attuativa, che specifica la disciplina relativa all’elezione e alla conservazione della carica dei componenti elettivi del Consiglio di classe, è la n. 215 del 15 luglio 1991 (come modificata dalle ordinanze n. 293/1996 e n. 277/1998). Tale fonte secondaria di attuazione, all’art. 50 co. 4, prevede che “negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche), purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”.

Tornando al caso in esame, il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente, era, quindi, organo incompleto, che non poteva assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare, a carico dell’allievo ricorrente. La mancata partecipazione al dibattito della componente elettiva – neppure convocata e senz’altro importante rispetto all’esercizio della delicata funzione disciplinare – ha inficiato la deliberazione, escludendo qualsivoglia rilevanza della finalità educativa alla base della sanzione descritta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è stato accolto, con sentenza pubblicata dalla IV Sezione del T.A.R. Napoli, in data 26 gennaio 2021, Giudice estensore dott. Luca Cestaro, disponendosi l’annullamento del provvedimento disciplinare impugnato.
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