Il valore abilitante della laurea congiunta ai crediti formativi, per le classi A028, A050, A031 e A032. Un risultato siciliano che resiste alla prova del tempo…

Accoglimento giudiziario presso il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese!

Studio Legale Esposito Santonicola.

I fatti del caso.

L’insegnante in questione, laureata in scienze naturali e con 24 crediti formativi universitari, non è stata ritenuta in possesso dei requisiti necessari per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze di Palermo.

Si è rivolta al Tribunale del Lavoro per far riconoscere la sua laurea come abilitante, incontrando l’opposizione del Ministero.

Rappresentata in giudizio dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha ottenuto l’accoglimento del suo ricorso nel merito.

La sezione del Tribunale del Lavoro siciliana, rappresentata dal Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, ha argomentato essenzialmente come segue:

– A partire dalla legge n. 107/2015, per accedere ai concorsi per l’insegnamento è richiesta l’abilitazione specifica;

– Il Decreto Legislativo n. 59/2017 ha stabilito una nuova disciplina per l’accesso ai concorsi, richiedendo il possesso dell’abilitazione o della laurea/diploma congiunta/o al possesso dei 24 CFU/CFA (crediti formativi);

– Pertanto, si ritiene che la ridefinizione del concetto di abilitazione possa essere estesa al possesso congiunto di laurea/diploma e 24 CFU/CFA (dal momento che il titolo di accesso ai concorsi è stato ridefinito come conseguimento dei 24 crediti formativi in specifiche aree disciplinari).

Le conclusioni del Giudice siciliano: “Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nell’ambito territoriale della provincia di Palermo, per gli incarichi di insegnamento nelle classi A028, A050, A031, A032“.

Nel frattempo, il Decreto Legislativo del 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto un sistema di formazione iniziale, costituito da un corso universitario e accademico abilitante, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici. Tuttavia, è stato previsto un “regime transitorio” che preserva le posizioni di coloro che, avendo conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, possono ancora accedere ai concorsi, alle stesse condizioni degli abilitati, fino al 31 dicembre 2024.

Alla luce di ciò, è ancora possibile sostenere che i 24 CFU, nel regime normativo transitorio, insieme al titolo di accesso, equivalgono all’abilitazione.

NB: A causa dei diversi orientamenti giurisprudenziali emersi in merito alla “controversia sul valore abilitante dei 24 CFU”, la decisione sull’utilità del ricorso sarà presa “caso per caso”, dopo un’analisi approfondita dei titoli, dei servizi posseduti e della provincia di inserimento nelle graduatorie. Per valutare ogni caso singolarmente, invia un messaggio WhatsApp, scritto o audio, al numero 366 18 28 489 (no telefonate). L’avvocato risponderà con un vocale personalizzato, scorrendo cronologicamente i messaggi ricev