A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Nel contenzioso in esame, si era verificata una riduzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. 2020/22 e 2022/24) a causa di un’errata dichiarazione in domanda. Lo studio legale Esposito Santonicola è intervenuto con determinazione, facendo valere i principi di giustizia ed equità.

La problematica riguardava la posizione di una docente che, nel biennio 2020/2022 – per il primo inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze – aveva selezionato, per errore e in buona fede, l’opzione “valutazione al 50%, secondo l’articolo 15, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020” relativa ai “periodi di servizio maturati presso l’istituto scolastico paritario“.

Questa opzione era destinata a chi aveva prestato servizio non statale “prima dell’anno 2000” in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata o nella scuola dell’infanzia pareggiata. Tale servizio veniva valutato la metà rispetto al punteggio standard.

Tuttavia, il servizio paritario svolto dalla docente non era antecedente all’anno 2000. Di conseguenza, l’errata dichiarazione aveva causato un’attribuzione imprecisa dei punteggi nella graduatoria fin dal 2020.

Nonostante i reclami presentati all’Ambito Territoriale Provinciale, non veniva effettuata alcuna rettifica, nemmeno dopo la ripubblicazione delle graduatorie. La problematica ha persistito anche nel biennio di aggiornamento delle G.P.S. (A.S. 2022-2024). Pertanto, la docente ha deciso di tutelare i propri diritti attraverso gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Il ricorso, presentato presso la Magistratura del Lavoro di Napoli, ha evidenziato come né l’Ambito Territoriale né l’Istituzione Scolastica, non avendo rettificato il punteggio nonostante la richiesta, avessero agito in conformità con il principio di buona amministrazione, come previsto dalla normativa vigente. Tale comportamento è stato giudicato illegittimo dal Giudice del Lavoro, dr.ssa Roberta Manzon, che ha condiviso le argomentazioni dei legali e si è espressa nei seguenti termini:

Non può dunque assumersi che vi sia stata una erronea presentazione della documentazione, in quanto la documentazione prodotta appare corretta, né, di conseguenza, può ritenersi che vi sia conflitto fra la richiesta di soccorso istruttorio ed il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti (in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione); piuttosto non appare esser stato improntato al principio di buona amministrazione il comportamento tenuto dall’Amministrazione, laddove non ha proceduto a rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente nonostante il reclamo da lei presentato per incentivare l’utilizzo del potere di autotutela di cui gode la stessa. Conclusivamente la domanda va accolta, dichiarando il diritto della ricorrente… al riconoscimento, con riferimento alle classi di concorso….., di un punteggio corrispondente alla piena valutazione dei servizi maturati presso l’Istituto Paritario …..condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’USR per la….a ricollocare parte ricorrente nella II fascia G.P.S. Provincia di …. — classi …. — in posizione corrispondentemente migliorativa alla luce dei punteggi così maggiorati”.

In sintesi:

  • La docente ha presentato una documentazione corretta.
  • Non c’è conflitto tra la richiesta di soccorso istruttorio e la responsabilità di ogni concorrente riguardo agli errori nella presentazione della documentazione.
  • L’anomalia principale consiste nell’omessa correzione, da parte dell’amministrazione, dell’errato punteggio, nonostante il reclamo della docente.
  • In conclusione, il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto della docente a un punteggio che corrisponda al servizio svolto presso l’istituto paritario. Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’USR Campania sono stati condannati a ricollocare la docente in una posizione superiore nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nella provincia di Napoli e per le classi specificate.

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