L’ordinanza collegiale, confermando la decisione di primo grado, stabilisce che la quota di riserva ex L. 68/99 prevale sulla graduatoria di merito regionale, condannando il Ministero dell’Istruzione per l’errata applicazione delle norme a tutela dei lavoratori disabili.
A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Lo Studio Legale Esposito Santonicola rende nota un’importante decisione giudiziaria contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che riafferma con forza i diritti dei docenti con disabilità nell’ambito delle procedure di assunzione.
Con ordinanza emessa in sede di reclamo, il Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, ha integralmente rigettato le argomentazioni del Ministero, accertando il diritto della lavoratrice, appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, a ottenere “con priorità” l’assegnazione di una cattedra nella provincia indicata come prima preferenza, in virtù della quota di riserva prevista dalla legge.
Il Ministero è stato condannato a porre immediatamente in essere tutte le determinazioni necessarie per la corretta riassegnazione della docente, in vista del nuovo anno scolastico.
Il Contesto: Quando il Merito Viene Usato per Negare un Diritto
La vicenda giudiziaria trae origine dalla partecipazione di una docente, affetta da un’invalidità civile e regolarmente iscritta negli elenchi del collocamento mirato, al “Concorso ordinario PNRR (DM 205/2023)”. Superate brillantemente le prove concorsuali, la dipendente ha espresso, come da procedura, le proprie preferenze per l’assegnazione della sede, indicando al primo posto la provincia di Teramo, suo luogo di residenza.
Nonostante la documentata e pacifica disponibilità di posti riservati ai sensi della L. 68/99 proprio nella provincia di interesse, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l’Abruzzo ha ignorato tale priorità. L’Amministrazione ha infatti assegnato alla docente una cattedra nella provincia di Chieti, indicata solo come terza preferenza, per di più frammentata su due diverse sedi scolastiche. Questa decisione ha imposto alla lavoratrice, la cui condizione di salute è documentata da una complessa storia clinica, un onere di spostamento quotidiano particolarmente gravoso e pregiudizievole.
Contemporaneamente, i posti disponibili nella provincia di Teramo venivano assegnati ad altri candidati che, pur vantando un punteggio superiore nella graduatoria di merito, erano privi del titolo di riserva. L’azione dell’Amministrazione non rappresentava, dunque, una mera svista, ma l’applicazione deliberata di un principio errato: la prevalenza assoluta della graduatoria regionale sul diritto soggettivo del lavoratore disabile alla tutela prevista dalla legge.
La Tesi del Ministero e la Risposta del Tribunale: la Prevalenza della Tutela Provinciale
Il fulcro della controversia ha riguardato lo scontro tra due diverse interpretazioni normative. Da un lato, il Ministero dell’Istruzione ha sostenuto che, avendo il concorso una base “regionale”, la relativa graduatoria dovesse essere considerata “unica” ai fini del calcolo della riserva. Secondo questa tesi, l’assegnazione delle province avrebbe dovuto seguire pedissequamente l’ordine di punteggio, senza che il riservista potesse esercitare una priorità di scelta sulla sede provinciale.
Il Tribunale di Chieti, sia in primo grado sia in sede di reclamo collegiale, ha smontato radicalmente questa costruzione giuridica. I giudici hanno stabilito che l’interpretazione ministeriale è errata e contraria alla ratio della normativa di tutela. Il calcolo e l’applicazione delle quote di riserva devono avvenire su base provinciale, come peraltro chiarito dalla stessa prassi ministeriale (Circolare Ministeriale n. 248/2000) e dalla giurisprudenza consolidata.
Il Collegio ha affermato con chiarezza l’obbligo del Ministero di “attribuire con priorità in ogni Provincia i posti disponibili al personale ‘riservista’ e, solo dopo, al personale inserito in graduatoria secondo il rispettivo punteggio”. La decisione ha ribadito che la tutela dei lavoratori disabili e il principio del merito, entrambi di rango costituzionale (art. 38 e art. 97 Cost.), non sono in conflitto, ma coesistono. La riserva di legge opera come una “regola di carattere inderogabile” che garantisce l’effettività del diritto al lavoro, la cui applicazione non può essere vanificata da un’interpretazione formalistica delle procedure concorsuali.
Oltre la Norma: Una Questione di Civiltà Giuridica e “Accomodamento Ragionevole”
La decisione del Tribunale trascende il mero dato tecnico-normativo per toccare i principi fondamentali del diritto antidiscriminatorio europeo. Costringere una lavoratrice con una seria patologia invalidante a un pendolarismo disagevole tra due scuole, quando esisteva un’alternativa praticabile e di suo diritto, rappresenta una palese violazione dell’obbligo di “accomodamento ragionevole”. Tale obbligo, sancito dalla Direttiva 2000/78/CE e recepito in Italia dal D.Lgs. 216/2003, impone al datore di lavoro, pubblico e privato, di adottare le misure necessarie per consentire al lavoratore disabile di svolgere la propria attività in condizioni di parità, a meno di un onere sproporzionato.
L’assegnazione di una sede di lavoro accessibile e vicina al domicilio non è un privilegio, ma l’attuazione concreta di questo principio. Ignorare tale necessità equivale a porre in essere una discriminazione indiretta: una prassi apparentemente neutra (l’applicazione rigida della graduatoria) che, nei fatti, produce un effetto sproporzionatamente negativo su una categoria protetta. Il diritto alla scelta prioritaria della sede, previsto anche dall’art. 21 della Legge 104/92, è lo strumento che bilancia il diritto al lavoro con il fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Conclusione: Un Precedente per il Futuro
L’ordinanza del Tribunale di Chieti non si limita a risolvere una singola vertenza, ma fissa un punto fermo che avrà importanti ripercussioni future. Essa costituisce un precedente vincolante, nel caso in esame, per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e un autorevole punto di riferimento giurisprudenziale per tutti gli altri USR in Italia. Si rende ora indispensabile che il Ministero dell’Istruzione e del Merito prenda atto di questa chiara indicazione e adegui le proprie procedure informatizzate di assegnazione delle sedi, al fine di garantire l’immediato e corretto rispetto dei diritti dei docenti riservisti.
I docenti che, in virtù della Legge 68/99 o della Legge 104/92, ritengono di aver subito un’ingiustizia nell’assegnazione della sede provinciale, nella mancata applicazione delle quote di riserva o nella negazione del diritto di priorità nella scelta della sede, possono contattare direttamente lo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione della propria posizione.
Assistenza Legale Specializzata per la Tutela dei Diritti dei Docenti
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