Una recentissima sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli ha accolto pienamente il ricorso di un insegnante, assistito dallo studio legale Esposito Santonicola, riconoscendogli il diritto all’attribuzione di 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il servizio militare di leva, anche se prestato “non in costanza di nomina”.
La decisione costituisce una concreta applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, condannando l’approccio restrittivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e confermando che il tempo dedicato al servizio della Nazione non possa tradursi in una penalizzazione professionale.
Il verdetto del Tribunale di Napoli, emesso il 18 giugno 2025, ha messo fine alla controversia di un docente tecnico-pratico che si era visto negare il punteggio per il servizio di leva obbligatorio nell’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026. Il Ministero, applicando l’Ordinanza n. 88/2024, aveva escluso la valutazione del servizio (ben 12 punti) in quanto non svolto durante un rapporto di lavoro con la scuola (costanza di nomina).
L’impatto della sentenza è duplice e immediato. In primo luogo, obbliga il Ministero a rettificare il punteggio del docente, attribuendogli i 12 punti spettanti e garantendogli una ricollocazione migliorativa nelle graduatorie per le classi di concorso B019 e ADSS (sostegno). Tutto ciò si traduce in opportunità di ottenere incarichi di supplenza decisamente maggiori.
La struttura argomentativa della sentenza: il giudice non si addentra in una nuova e complessa interpretazione delle norme, ma si limita a richiamare e fare propri i principi già espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8586/2024.
Questo dato manifesta un’evoluzione significativa nel contenzioso su questa materia: le tesi dello studio legale possono considerarsi avallate, ai massimi livelli, dalla giurisprudenza di Cassazione.
Il conflitto centrale: discrezionalità ministeriale contro primato della legge
La vicenda legale evidenzia un contrasto interpretativo tra una norma amministrativa (fonte secondaria) e le leggi dello Stato (fonti primarie). Da un lato, l’Ordinanza Ministeriale del MIM; dall’altro, le leggi del Parlamento e i principi stabiliti dalla giurisprudenza di cassazione.
La barriera amministrativa: la clausola contenuta nell’O.M. 88/2024 ritenuta illegittima
Il cuore del contenzioso risiede nell’articolo 15, comma 6, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che disciplina l’aggiornamento delle GPS. La norma recita: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.
Questa clausola introduce un dato considerato, in questa sede, discriminatorio: un docente che ha svolto il servizio militare mentre aveva un contratto di supplenza attivo ottiene 12 punti, mentre chi lo ha svolto prima di iniziare a insegnare – magari subito dopo il diploma, come nel caso di specie – non ottiene alcun punteggio. Tale disposizione, contenuta in un’ordinanza ministeriale, è una fonte di diritto secondaria e, come tale, non può derogare o contraddire le leggi primarie approvate dal Parlamento.
Il fondamento legislativo: la validità incondizionata del servizio militare
La decisione del Tribunale di Napoli si fonda su due pilastri normativi di rango primario che l’ordinanza ministeriale ha violato:
- Il Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994). L’articolo 485, comma 7, di questo decreto legislativo è perentorio e non lascia spazio a interpretazioni. Afferma che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L’espressione “a tutti gli effetti” ha carattere assoluto e onnicomprensivo, escludendo la possibilità di introdurre condizioni o limitazioni, come quella della “costanza di nomina”, tramite un atto amministrativo subordinato.
- Il Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010). L’articolo 2050 di questo codice regola la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Il Ministero ha a lungo sostenuto che il comma 2 di tale articolo, che menziona il servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro”, limitasse la valutazione ai soli casi di servizio svolto durante un contratto. La giurisprudenza, come di seguito illustrato, ha smontato questa tesi.
La tabella seguente illustra il contrasto tra le fonti normative.
Fonte Giuridica | Posizione sul Servizio “Non in Costanza di Nomina” | Status e Rilevanza Giuridica |
O.M. 88/2024, Art. 15, c. 6 | Non valutabile ai fini del punteggio pieno (12 punti). | Fonte Secondaria (Regolamento Amministrativo). Illegittima perché in contrasto con fonti primarie. È la norma disapplicata dal Giudice. |
D.Lgs. 297/1994, Art. 485, c. 7 | “Valido a tutti gli effetti.” | Fonte Primaria (Testo Unico Scuola). Norma speciale per il settore scolastico che stabilisce la validità incondizionata del servizio. |
D.Lgs. 66/2010, Art. 2050 | Valutato come servizio civile presso enti pubblici. | Fonte Primaria (Codice Militare). Norma generale per i concorsi pubblici. La sua interpretazione è stata al centro del dibattito. |
Cassazione, Sent. n. 8586/2024 | Sempre valutabile. Ha chiarito che l’Art. 2050, c. 2 non limita ma specifica il c. 1. | Precedente Autorevole (Giurisprudenza di Legittimità). Fissa il principio di diritto. |
Tribunale di Napoli | Diritto del docente ai 12 punti. | Sentenza di Merito. Applica concretamente il principio della Cassazione, disapplicando la normativa ministeriale e condannando il Ministero. |
La posizione della Corte Suprema: analisi della sentenza n. 8586/2024
La chiave di volta dell’intero impianto argomentativo è rappresentata dalla sentenza n. 8586 del 29 marzo 2024 della Corte di Cassazione, che ha risolto la questione. Questa pronuncia ha illustrato un quadro normativo unificato, armonizzando il Testo Unico della Scuola e il Codice dell’Ordinamento Militare, che il Ministero aveva tentato di porre in conflitto.
I giudici supremi hanno stabilito che l’interpretazione del Ministero dell’articolo 2050 del Codice Militare era “testualmente illogica”. Il comma 2, che menziona il servizio “in pendenza di rapporto di lavoro”, non rappresenta una limitazione al principio generale di valutabilità espresso nel comma 1, ma una sua specificazione. In altre parole, la legge chiarisce che anche il servizio svolto durante un impiego è valido, senza per questo escludere quello svolto prima.
Ancora più importante, la Cassazione ha ancorato questo principio all’articolo 52 della Costituzione, che definisce la difesa della Patria “sacro dovere del cittadino”.
La Corte ha ragionato nei seguenti termini: un cittadino che adempie a tale dovere non può essere penalizzato nella sua posizione lavorativa o nelle sue prospettive di carriera.
Infine, la Corte ha esteso esplicitamente la validità di questo principio a tutte le “selezioni lato sensu concorsuali”, includendo quindi non solo i concorsi veri e propri, ma anche le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che sono gestite attraverso procedure selettive basate sulla competizione tra candidati. In questo modo, la Cassazione ha costruito un “muro” giurisprudenziale che impedisce al Ministero di aggirare il principio con nuovi cavilli interpretativi.
Analisi del verdetto: la scomposizione della sentenza n. 4878/2025
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli, firmata dal giudice Manuela Montuori, è un esempio lampante di come i principi della Cassazione vengano applicati nella pratica.
- I fatti di causa: Il caso riguarda un docente tecnico-pratico, in possesso di diploma idoneo all’insegnamento e specializzazione sul sostegno, che ha prestato servizio militare dal 1989 al 1990, dopo aver conseguito il titolo di studio (1986) ma prima di qualsiasi incarico di docenza. Nell’aggiornamento GPS 2024/26, si è visto negare i 12 punti per tale servizio.
- Le ragioni della decisione: Il giudice Montuori adotta esplicitamente i principi della Cassazione. Il meccanismo giuridico utilizzato è quello della disapplicazione. Il giudice del lavoro non annulla l’Ordinanza Ministeriale (potere riservato al giudice amministrativo), ma la “disapplica” nel caso specifico, ovvero la ignora, in quanto illegittima perché in contrasto con una fonte di diritto superiore.
Il dispositivo (P.Q.M. – Per Questi Motivi): La parte finale della sentenza è chiara e operativa:
- Dichiara il diritto del ricorrente all’attribuzione di 12 punti sia per la classe di concorso B019 sia per il sostegno (ADSS).
- Ordina al Ministero di rideterminare il punteggio del docente, aggiungendo i 12 punti e ricollocandolo correttamente in graduatoria.
Contatti con lo Studio Legale Esposito Santonicola
Lo Studio Legale Esposito Santonicola offre un canale di comunicazione diretto per una prima analisi del caso: Valutazione del servizio militare “non svolto in costanza di nomina” in GPS.
È possibile richiedere una consulenza inviando un messaggio, scritto o vocale, tramite WhatsApp al numero 366 182 8489.
Per facilitare una valutazione preliminare, è utile fornire, fin dal primo contatto, le informazioni chiave della propria situazione:
- La provincia in cui si è inseriti in graduatoria.
- La data esatta di conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.
- Il periodo in cui è stato svolto il servizio militare.