Riconoscimento del servizio svolto presso l’I.S.I.M. – Istituto di Studi, Iniziative, Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA di III fascia per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.
Dettagli della Vicenda
La controversia in esame riguarda il servizio prestato dalla parte ricorrente come Assistente Amministrativo presso l’I.S.I.M. – Istituto di Studi, Iniziative, Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali di Catanzaro. Tale servizio era stato dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA nel triennio 2018-2021.
Il nodo centrale del contenzioso era la validità di questo servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA di III fascia. L’Amministrazione scolastica, dopo aver inizialmente convalidato il punteggio relativo al servizio prestato presso l’I.S.I.M., emetteva successivamente un decreto di rettifica che azzerava tale punteggio.
Come emerso dagli atti, l’I.S.I.M. aveva ottenuto l’accreditamento definitivo dalla Regione Calabria nel 2007, dopo un periodo di accreditamento “temporaneo” o “provvisorio” iniziato nel 2004. L’Istituto è accreditato per le seguenti macrotipologie: obbligo formativo, obbligo di istruzione, percorsi di istruzione e formazione professionale, formazione superiore e formazione continua.
Strategia dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, rappresentanti della ricorrente, hanno fondato la loro strategia legale su due argomentazioni principali:
- Illegittimità del decreto di rettifica per violazione del principio di tempestività.
I legali hanno sostenuto che il decreto di rettifica, emesso dall’I.C. di Catanzaro (prot. n. … del …/10/2021), è stato adottato oltre il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo.
- Il primo contratto di lavoro della ricorrente risaliva al …/09/2019. Pertanto, il termine per l’annullamento del riconoscimento del punteggio era scaduto il …/09/2020.
- Nonostante ciò, il decreto di rettifica è stato emesso solo nell’ottobre 2021, violando il principio di affidamento della ricorrente, che aveva legittimamente confidato nella validità del punteggio attribuito, già riconosciuto con un precedente decreto.
- Validità dei titoli di servizio prestati presso l’I.S.I.M.
Gli avvocati hanno dimostrato che il servizio svolto presso l’I.S.I.M., in qualità di Assistente Amministrativo, è valido per l’attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA di III fascia. Questo perché l’I.S.I.M. è un Istituto di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Calabria e quindi equiparabile, ai sensi della normativa vigente, alle scuole statali.
- Il D.Lgs. n. 76/2005, art. 1, comma 3, equipara le istituzioni formative accreditate dalle Regioni alle istituzioni scolastiche statali.
- Il D.Lgs. n. 226/2005 e il Decreto Interministeriale del 29/11/2007 riconoscono i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale come equivalenti ai percorsi scolastici statali.
- La Legge Regionale n. 53 del 18/12/2013, inoltre, include le agenzie formative accreditate nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale.
A sostegno delle loro tesi, i legali hanno citato precedenti giurisprudenziali, tra cui un’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata e una sentenza della Cassazione Civile (Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606), che riconoscono la validità del servizio svolto presso enti di formazione accreditati.
Infine, è stata sottolineata la disparità di trattamento operata dal Ministero dell’Istruzione, che riconosce la validità del servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale per il personale docente, ma non per il personale ATA.
Decisione del Tribunale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, Dott. Paolo Pirruccio, ha accolto il ricorso con una sentenza emessa nel novembre 2024, riconoscendo la validità del servizio prestato presso l’I.S.I.M. e dichiarando:
- Illegittimità del decreto di rettifica.
Il Giudice ha stabilito che il decreto di rettifica è stato emesso tardivamente, oltre il termine di 18 mesi previsto dalla legge, e ha quindi violato il principio di affidamento della ricorrente. - Validità dei titoli di servizio.
Pur non menzionato esplicitamente nell’Allegato A/1 del D.M. n. 50/2021, l’I.S.I.M. rientra nella categoria delle “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. Questo in virtù del suo accreditamento regionale e della normativa che equipara i percorsi di formazione professionale a quelli statali. - Annullamento dei decreti emessi dall’Amministrazione scolastica.
Il Tribunale ha annullato i decreti di rettifica e di risoluzione del rapporto di lavoro emessi dall’I.C. di Catanzaro. - Rettifica della graduatoria e risarcimento del danno.
Il Giudice ha ordinato la rettifica della graduatoria ATA e condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire la ricorrente con € 13.261,04, oltre interessi legali, per il mancato guadagno.
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