Con ricorso T.A.R. notificato e depositato in data 07/11/2018, patrocinato dai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola-esperti di diritto scolastico-un genitore impugnava il provvedimento emesso dalla scuola, con cui si affermava che al figlio minore, già riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.3, comma 1, della l. 104/1992 (come da certificati allegati al ricorso), sarebbe stato assegnato, nell’anno scolastico 2018/2019, un insegnante di sostegno per numero di ore settimanali (12 rispetto ad un orario scolastico di 27 ore) ritenuto non sufficiente in rapporto alla patologia.

In sostanza, veniva domandato in giudizio l’accertamento, per l’anno in corso e per gli anni futuri, del diritto ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia, come da valutazione effettuata in sede di PEI.

Con parallelo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 02/01/2019, lo stesso genitore impugnava anche il Piano Educativo Individuale (nel frattempo elaborato) adottato dall’istituto scolastico per l’A.S. 2018/2019.

All’udienza del 23/01/2018, la causa è passata in decisione, nei seguenti termini:

Sentenza T.A.R. Napoli, Sez. IV, Giudice Presidente Anna Pappalardo, N. 00636/2019 pubblicata in data 05/02/19, estratti essenziali.

“Nel merito, la domanda è fondata….

L’art. 3, comma 2, L. 104\1992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (C.Cost. n. 215 del 1987).

Nel caso concreto, l’attribuzione di 12 ore di sostegno su un orario scolastico complessivo di 27, da parte dell’Amministrazione scolastica, e, quindi, di un numero ore di sostegno inferiore a quello auspicato nel P.E.I., è senz’altro illegittima.

Occorre, pertanto, imporre all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza, entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati, il quale provvederà nei successivi trenta giorni.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.

 

In conclusione, il ricorso va accolto quanto al riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che sono state determinate nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso.

Al fine di richiedere info specifiche sul “RICORSO SOSTEGNO NEGATO ALUNNI DISABILI” le famiglie e gli operatori scolastici possono inoltrare sms whatsapp al numero 3661828489 o segnalazioni all’indirizzo e-mail scuolainmovimento82@gmail.com.