E’ possibile conseguire il ruolo o l’abilitazione, quando non si possedevano i requisiti d’accesso al concorso o alla procedura abilitante?

Studio legale Esposito Santonicola

A cura dell’Avv. Erica Rega

Immaginate di aver ottenuto un provvedimento giudiziario “provvisorio”, che consenta di accedere ad un concorso o ad una procedura abilitante, essendo stata considerata l’esclusione, generativa del contenzioso, ingiusta ed irragionevole. 

Per effetto della decisione cautelare si svolgono le prove del concorso o si frequenta il corso di formazione; le procedure si concludono con un esito favorevole.

E’ possibile immaginare un sistema in cui, con un colpo di spugna, la Pubblica Amministrazione possa agire giudizialmente per sradicare una situazione, di fatto, consolidata? E’ ragionevole ritenere che un’azione giudiziaria successiva (nonché eventuale) possa caducare la solidità di un diritto, oramai entrato a far parte del patrimonio giuridico della persona? 

Ebbene, i principi di consolidamento e di assorbimento, con conseguente dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, costituiscono corollari dell’omnicomprensivo concetto di “buona fede, imparzialità e trasparenza”, nei rapporti tra cittadini e P.A. 

Gli stessi rinvengono l’aggancio normativo nell’art. 4 comma 2 bis, Decreto Legge n. 115 del 2005, come convertito dalla Legge n. 168 del 2005, che così statuisce: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso di titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove di esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. 

La citata norma è teleologicamente orientata a proteggere l’affidamento del privato e l’interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell’idoneità dei candidati; la stessa Corte Costituzionale, al cui vaglio era stata sottoposta la disposizione, le ha riconosciuto tale merito, dichiarando infondate le avanzate censure di incostituzionalità (sentenza n. 108/2009). 

Orbene, in cosa consiste, concretamente, il principio di assorbimento? 

Utilizzando un’immagine metaforica, ma estremamente efficace, potremmo paragonare gli effetti derivanti dall’applicazione del principio a quelli di una spugna, idonea ad assorbire questioni che, grazie all’attuazione del provvedimento cautelare anticipatorio, adottato nelle more del giudizio di merito, sono state oramai superate. 

In sostanza, si è cristallizzato il diritto di quei soggetti che, ammessi alle prove concorsuali o ai corsi specializzanti, hanno maturato un legittimo affidamento nella solidità dei titoli, meritatamente conseguiti.  

Il Giudicante si troverebbe nell’assurda condizione di dover decidere su di una questione – ampiamente superata dalla contingenza dei fatti – suscettibile di incidere sfavorevolmente, laddove fosse riformato il provvedimento cautelare, sulle condizioni soggettive già cementificate, frutto dello studio e della preparazione del privato, che abbia poi superato positivamente prove selettive o corsi formativi. 

L’effetto prodotto dalla norma istitutiva del principio di assorbimento discende, infatti, dall’aver conseguimento il titolo in quanto tale, a prescindere dal fatto che l’amministrazione lo abbia o meno rilasciato con riserva, all’esito della fase processuale di merito.

Le sottese ragioni della logica ed economia processuale prevedrebbero una rigorosa verifica, caso per caso, del sopravvenire di circostanze tali da rendere necessaria l’opera “assorbente” del principio, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere. 

È bene precisare che non si tratta di una sanatoria ex post – non riguardando vizi o irregolarità già verificatisi – ma di un principio che dispone per il futuro, disciplinante, in via generale, l’azione amministrativa. 

Più precisamente, opera un meccanismo che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, mira a far prevalere quello del soggetto privato laddove, essendo stato ammesso con riserva ad un concorso ovvero ad un corso formativo/specializzante a numero programmato, abbia sostenuto le relative prove e le abbia poi effettivamente superate. 

La questione diviene di più ampio respiro, considerando che la corretta applicazione del criterio di assorbimento si pone non solo quale logica conseguenza dei principi, costituzionalmente garantiti, di buon andamento e certezza dei rapporti giuridici nell’attività della Pubblica Amministrazione, ma anche come strumento per  valorizzare accessi quanto più meritocratici a corsi e concorsi, volti a successive sottoscrizioni di contratti lavorativi. 

Tra l’altro, la prosecuzione dei giudizi nel merito, volti alla riforma dei provvedimenti cautelari, con conseguente caducazione di titoli già conseguiti, non perseguirebbe il pubblico interesse, requisito imprescindibile del contenzioso, considerata la sempre crescente necessità di personale qualificato. Ancor di più, in ipotesi come queste, alla presenza dei soggetti già sottoposti a selezione e, dunque, altamente formati. 

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l’art. 4 comma 2 bis, Decreto Legge n. 115 del 2005 – come convertito dalla Legge n. 168 del 2005 – costituisce espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendolo applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso, superando parte degli esami previsti. 

In particolare, con la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8601 del 7 novembre 2019, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile il ricorso di I grado, così deliberando: 

Il motivo di appello accolto riveste carattere assorbente, perché per conseguenza del suo accoglimento i ricorrenti appellanti si sono assicurati il bene della vita che con il ricorso originario miravano a sostenere, e quindi non hanno più interesse alcuno a vedere esaminati i motivi ulteriori”. 

Ragion per cui, si ritiene cristallizzato il principio di intangibilità e incontestabilità dei titoli conseguiti.

Siamo innanzi ad un importante risultato, inscindibilmente collegato all’ottemperanza a quei principi, enunciati in Costituzione, che impongono alla Pubblica Amministrazione un agire volto all’effettività della tutela, al buon andamento e alla tutela dell’affidamento, aggiungendosi un tassello nella costruzione di un sistema pubblico fondato sulla collaborazione e la semplificazione delle procedure.