NUOVA PRONUNCIA DEL TAR – ACCOGLIMENTO CAUTELARE “EX ART. 55, COMMA 10, C.P.A”.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NELLE GRADUATORIE ATA

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Numerosi aspiranti al ruolo di personale ATA, a causa di una controversa interpretazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, subiscono una penalizzazione nella valutazione del servizio militare di leva o sostitutivo nelle vigenti graduatorie di prima e terza fascia, in quanto “non svolto in costanza di nomina”.

Il ricorso, promosso dagli Avvocati Esposito e Santonicola, ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, che introduceva una disparità di punteggio tra:

  • Il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego, valutato 0,50 punti al mese;
  • Il servizio militare svolto prima dell’assunzione scolastica, valutato solo 0,05 punti al mese.

LA RECENTE DECISIONE CAUTELARE

Con una recente ordinanza del 7 febbraio 2025, il TAR Lazio, Sezione Quinta (Presidente dott. Spagnoletti) ha riconosciuto, in sede cautelare, che le esigenze dei ricorrenti risultano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito.

In sostanza, questa pronuncia cautelare, resa ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., impone una decisione nel merito in tempi rapidi (entro la primavera 2025), ritenendo la questione sufficientemente chiara e urgente tale da giustificare un trattamento accelerato.

ALTRA NOVITA’ GIURISPRUDENZIALE

Si segnala, inoltre, che il TAR Lazio, Sezione Terza (Presidente dott.ssa Elena Stanizzi) ha già riconosciuto nel merito la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti, richiamando un recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VII, sent. n. 9864 del 9 dicembre 2024), che si è espresso a favore della piena valutazione del servizio militare, indipendentemente dal fatto che sia stato svolto in costanza di nomina o meno.

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la distinzione operata dal Ministero violi il principio costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio (art. 52, comma 2, Cost.), secondo cui il suo assolvimento “non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino”.

A supporto della decisione, il TAR Lazio ha richiamato una norma di carattere speciale, l’art. 569, comma 3, del d.lgs. 297/1994 (Testo Unico della scuola), che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”. Tale disposizione non distingue tra servizio prestato in costanza di impiego o meno, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2050, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, che si riferisce ai concorsi pubblici in generale.

Il Collegio Giudicante ha quindi dichiarato illegittima la previsione del D.M. 89/2024, poiché in contrasto con il Testo Unico della scuola, annullando gli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione di attribuire ai ricorrenti il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto.

IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE E IL RICHIAMO AL CONSIGLIO DI STATO

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza è l’adesione del TAR Lazio all’orientamento più recente espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9864/2024.

In passato, la giurisprudenza si era divisa tra due interpretazioni:

  1. Orientamento restrittivo: la piena valutabilità del servizio militare veniva riconosciuta solo se prestata in costanza di rapporto di impiego (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 11602/2022).
  1. Orientamento estensivo: il servizio militare doveva essere valutato allo stesso modo, indipendentemente dalla costanza di impiego (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 1720/2022).

Il TAR Lazio (Sezione Terza) ha recentemente aderito al secondo orientamento, affermando che la norma del d.lgs. 297/1994 prevale su quella del Codice dell’ordinamento militare, laddove interpretata come ostile.

Di conseguenza, il D.M. n. 89/2024 viene annullato nella parte contestata, e l’Amministrazione scolastica sarà tenuta a rivedere le graduatorie, attribuendo il punteggio pieno ai ricorrenti.

TUTELA DEL DIRITTO ALLA CORRETTA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NELLE GRADUATORIE ATA

Se il punteggio attribuito al servizio militare nelle graduatorie ATA non corrisponde all’effettivo anno di servizio ATA, è possibile intraprendere un’azione legale per domandare il punteggio “a prescindere dalla costanza di nomina”.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola offre assistenza specializzata, analizzando il caso e fornendo indicazioni precise sulle procedure da seguire per un eventuale ricorso.

Per una consulenza personalizzata, è possibile contattare gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, inviando un messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 1828489.

Per approfondimenti, consulta il seguente link: https://scuolalex.it/consiglio-di-stato-accolto-appello-cautelare-per-il-riconoscimento-pieno-del-servizio-militare-nelle-graduatorie-ata/

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