IL GIUDICE DEVE PORRE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE I FATTI (ESEMPIO, NATURA VACANTE DEI POSTI DI DOCENZA) “NON SPECIFICATAMENTE CONTESTATI” DALLA CONTROPARTE (MINISTERIALE) COSTITUITA. 

NON È NECESSARIO CHE, TALI FATTI “NON CONTESTATI/CONTESTABILI”, SIANO PROVATI.

Quesito/Consulenza informativa.

Gentili Avvocati, 

Sono un docente precario (scuola secondaria) ed ho lavorato, per più di 8 anni e con contratti al 30 giugno, su posti privi di titolare, dunque vacanti.

La natura degli incarichi statali ricoperti, anche reiterati presso la stessa istituzione scolastica, giustifica, a mio parere, una pretesa “quanto meno risarcitoria” e nei termini della progressione stipendiale, che avanzerò nella sede giudiziaria, in applicazione della normativa europea.

Ebbene, nell’intento di documentare “la pacifica natura vacante degli incarichi ricoperti” – a prescindere dalla scadenza dei contratti 30 giugno o 31 agosto – ho presentato specifica richiesta, tanto alle istituzioni scolastiche quanto all’U.S.R. di riferimento.

Se non dovessi ricevere risposta o, ancor peggio, se non volessero documentare “la natura vacante dei posti ricoperti”, potrò sollevare la questione direttamente in giudizio, essendo comunque certo d’aver lavorato su posti privi dei titolari di cattedra?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

Allorché sia certo d’aver lavorato su posti “privi dei titolari di cattedra, dunque vacanti e disponibili”, ben potrà rappresentare, direttamente in giudizio (e nel testo del ricorso), tale rilevante circostanza. 

A questo punto, sarà onere della controparte ministeriale – laddove intervenuta in giudizio – contestare, con apposita memoria difensiva, la sua affermazione, documentando, eventualmente, la natura non vacante dei posti. 

Tuttavia, per il caso da lei rappresentato, in assenza dei titolari di cattedra, riteniamo che il ministero (ed i suoi legali) non potrà controdedurre alcunché; ed allora, la prova a suo favore “circa la natura vacante dei posti statali, anche alle dipendenze della stessa istituzione scolastica”, si formerà in virtù del “principio di non contestazione”

Quest’ultimo – rinvenuto nell’art. 115 Codice di Procedura Civile e rispondente a ragioni di economia processuale – non rende necessario provare fatti “non specificamente contestati” dalle parti costituite

Ne consegue che una contestazione generica, rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione – mediante produzione della copia dei contratti statali, dai quali non emerge alcun nominativo del titolare della cattedra – sarà priva di qualsivoglia effetto.

Per interloquire sulle problematiche scolastiche con i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, si inoltri whatsapp scritto o breve audio al 366 18 28 489 (no telefonate). Risponderanno direttamente i legali, con vocale personalizzato.